Numerosi sono gli interrogativi riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori dell’afam coinvolti in situazioni direttamente o indirettamente connesse a casi di contagio da covid-19. Cerchiamo di fare chiarezza su una materia nella quale si intrecciano norme contrattuali disposizioni di legge, atti amministrativi.
Ulteriori chiarimenti sul Green pass
Il decreto legge Cura Italia (art. 87 comma 1 primo periodo del decreto legge 18/20) prevede che Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra cui le istituzioni afam, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Il decreto legge Agosto ha chiarato che tali periodi non si computano ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia o infortunio (art. 26 comma 1-quinquies, lettera a) del Decreto Legge 104/20)
Contestualmente il medesimo decreto, al comma 3-bis, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, non si applica la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza. A tal fine viene modificato l’art. 71 comma 1 della Legge 133/08.
Alla luce di questo quadro normativo il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
- è equiparato a ricovero ospedaliero
- non si computa ai fini del periodo di comporto
- dà diritto all’intera retribuzione senza alcuna decurtazione della retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo (RPD per i docenti, CIA per il personale TA, Indennità di amministrazione per il personale EP).
Malattia
Nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 il soggetto è collocato in malattia ed in isolamento ossia separato dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
Nella seguente tabella le indicazioni relative alla durata e alla sospensione dell’isolamento con le seguenti precisazione
- per VOC si intendono le varianti particolarmente “preoccupanti” (Variants Of Concern letteralmente dall’inglese «varianti di preoccupazione)
- per VOC Beta si intende la variante sudafricana ormai molto rara.
ASINTOMATICI | SINTOMATICI | POSITIVI A LUNGO TERMINE | |
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento | 10 giorni di isolamento+Test molecolare o antigenico NEGATIVO | 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi+Test molecolare o antigenico NEGATIVO | Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi |
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata | 10 giorni di isolamento+Test molecolare NEGATIVO | 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici+Test molecolare NEGATIVO | Test molecolare NEGATIVO |
La riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro sono indicate nella seguente tabella
ASINTOMATICI | SINTOMATICI | POSITIVI A LUNGO TERMINE | POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO |
Il lavoratore ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione | i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.Salvo specifica richiesta del lavoratore, non è necessario che il medico competente effettui la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08. | il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. |
Norme di riferimento
Circolari del Ministero della salute
- n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”,
- n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”
- n. 21675 del 14/05/2021 “Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2”
- n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”
- n. 28537 del 25/06/2021 “Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta”
- n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).”
Quarantena
La quarantena viene imposta ad una persona sana nella situazione di “Contatto ad alto rischio” (Contatto stretto) o di “Contatto a basso rischio” di un caso probabile o confermato di covid-19.
In base alle disposizioni delle autorità sanitarie per contatto ad alto rischio si intende
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
Nella seguente tabella la durata della quarantena e le indicazioni per la sua sospensione.
ALTO RISCHIO (contatti stretti) | BASSO RISCHIO | |
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni | ||
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) | 7 giorni di quarantena+Test molecolare o antigenico NEGATIVOoppure14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico | Non necessaria quarantena.Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) |
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni | ||
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento | 10 giorni di quarantena+Test molecolare o antigenico NEGATIVOoppure14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico | Non necessaria quarantena.Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.) |
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata | 10 giorni di quarantena+Test molecolare o antigenicoNEGATIVO | 10 giorni di quarantena+Test molecolare e antigenicoNEGATIVO |
Norme di riferimento
Le medesime indicate nel paragrafo dedicato alla Malattia
Sorveglianza attiva
La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
Assenza per vaccinazione
L’assenza dal lavoro del personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. Tale assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. (art. 31 comma 5 del DL 41/21).