Docenti AFAM e regime di incompatibilità: il punto della situazione

Regime di incompatibilità

La materia delle attività extraistituzionali dei docenti AFAM con contratto subordinato e dei conseguenti casi di compatibilità o incompatibilità con lo status di dipendenti pubblici, è regolata da una pluralità di norme legali, contrattuali e amministrative di carattere generale e di settore che sono spesso fonte di forti conflittualità all’interno delle istituzioni se non di veri e propri contenziosi.

Facciamo il punto della situazione alla luce delle disposizioni attualmente in vigore.

Le norme applicabili sono le seguenti

A) principi e norme generali, comuni a tutti i pubblici dipendenti:

  • articolo 98 della Costituzione
  • articolo 53 del DLgs 165/2001
  • articoli da 60 a 65 del D.P.R. 3/1957

B) norme di settore:

  • aricoli 267, 273,274, 433 del DLgs 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione),
  • legge 21 dicembre 1999 n.508
  • D.P.R. 28 febbbraio 2003, n.132
  • disposizioni specifiche dei CCNL del comparto AFAM (vigenti ai sensi dell’articolo 1 comma 10 del CCNL del comparto istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018).

Infine, il Ministero è intervenuto con due note, la 2067/13 e la 3305/14, finalizzate a fornire un quadro d’insieme della normativa applicabile.

Ricordiamo che ai docenti afam non si applicano le norme relative al part time.

Nelle tabelle allegate sintetizziamo le disposizioni attualmente in vigore, analizzando il regime di compatibilità/incompatibilità in base alle seguenti tipologia di attività

  • Attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, non autorizzabili
  • Attività extraistituzionali compatibili con il rapporto di pubblico impiego, soggette a preventiva autorizzazione
  • Attività extraistituzionali consentite e soggette solo a comunicazione (attività professionali liberalizzate, ivi comprese quelle retribuite).
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