Docenti universitari e confronto su università, ricerca e AFAM: lettera di Francesco Sinopoli al Ministro Manfredi

Al Ministro di Università e Ricerca
Prof. Gaetano Manfredi

e p.c. Al Presidente del CUN
Prof. Antonio Vicino

ai Rettori delle Università Italiane

ll.ss.

OGGETTO: Problematiche relative allo stipendio dei docenti universitari e richiesta di attivazione del confronto sindacale.

Egregio Signor Ministro,

come organizzazione sindacale siamo venuti a conoscenza che tra gli Atenei italiani esistono diverse interpretazioni su alcuni aspetti relativi agli stipendi dei docenti universitari, in seguito al passaggio della progressione economica da triennale a biennale (in conseguenza dell’articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) e anche su alcuni casi particolari relativi al precedente passaggio da biennale a triennale (secondo quanto previsto dall’art 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, all’allegato 1 – articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232). Queste diverse interpretazioni hanno dato vita a diverse pratiche negli Atenei, che determinano differenziazioni inaccettabili, considerato lo Statuto giuridico nazionale della docenza universitaria e in particolare le norme di legge relative a inquadramento e retribuzione.

Appare evidente che tale situazione si sarebbe potuta evitare se il Ministero non si fosse limitato in questi mesi a rispondere ai singoli atenei rispetto ai dubbi interpretativi avanzati, senza farne occasione di indirizzo generale e, nel contempo, CINECA, che fornisce programmi informatici per il calcolo degli stipendi a larga parte degli Atenei, non avesse proceduto ad interpretazioni ed applicazioni della normativa senza apparente coordinamento con il Ministero stesso.

Prima di entrare nello specifico delle due problematiche poste, colgo l’occasione di questa nota per far presente la necessità di dare seguito all’impegno assunto, ribadito da ultimo nell’incontro sindacale del 29 luglio, circa l’attivazione dai primi giorni del mese di settembre dei tavoli di confronto tra il MUR e le Organizzazioni sindacali sulle diverse criticità dei settori dell’Università, della Ricerca e dell’AFAM. Arrivati a questo punto, non avendo il Ministero avviato nei mesi scorsi il confronto sui temi posti e in considerazione delle importanti scadenze dei prossimi mesi, rispetto alle quali riteniamo importante tentare di realizzare la più ampia sinergia e coesione possibile, appare evidente che non c’è un tempo altro per sostanziare la più volte dichiarata importanza e attenzione rispetto al ruolo delle relazioni sindacali.

Tornando ai temi specifici di questa nota, in relazione alla prima problematica (passaggio degli scatti da triennali a biennali), l’articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, testualmente recita: “Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto”.

La particolare sinteticità del testo ha ingenerato alcune differenze interpretative, forse anche per il fatto che la sua applicazione non è stata seguita da particolari circolari di accompagnamento e applicazione della norma, nonostante la particolare complessità della materia. La decorrenza della classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020 è infatti una formulazione che può generare equivoci, dal momento che la successione delle progressioni di carriera avviene in tempi diversi per ogni docente (in considerazione della sua data di assunzione) e non è lineare, in quanto la nuova periodicità comporta una revisione su tale base di tutta la carriera pregressa (determinando l’entrata in una nuova classe triennale anche con uno o due anni di “anzianità”). Non a caso in occasione della prima trasformazione è stata prevista la definizione di un’apposita tabella [allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232], che prevedeva un regime di transizione (la colonna C) per regolare nel modo più equanime possibile una serie di problematiche [come, ad esempio, la maturazione in alcuni casi di una progressioni in solo 12 mesi, che veniva quindi congelate nella sua erogazione economica per i successivi 12 mesi].

In particolare, la diversità di interpretazione negli Atenei riguarda una componente non marginale del personale, che comprende coloro che non avevano una classe in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 (i nuovi assunti dal primo gennaio 2018 a tutto il 2020, sia nuove immissioni nei ruoli universitari sia progressioni di ruolo), come alcuni di coloro che si trovano in regime di transizione.

A quanto risulta a questa organizzazione sindacale, infatti, alcune interpretazioni portano ad inquadrare il personale assunto dopo il 31 dicembre 2017 nella nuova classe biennale (non avendo una classe triennale in maturazione a quella data), altre ad inquadrarlo ancora in regime triennale sino a tutto il 2020. Inoltre, in alcuni casi di transizione, alcune interpretazioni prevedono che le classi triennali debbano comunque esser due per ogni percorso di carriera (in particolari situazioni, maturando il primo passaggio triennale solo nel 2020 e quindi passando al nuovo regime biennale solo nel 2023), altre prevedono invece che la trasformazione biennale possa avvenire anche solo dopo un solo scatto triennale (in corso di maturazione a dicembre 2017). Non solo. La risposta ad alcuni dubbi interpretativi espressi da parte del vostro Ministero a singoli Atenei sembrerebbe porsi in modo contrastante rispetto a quanto previsto dall’applicazione di CINECA, seguita da larga parte degli Atenei, rendendo evidente la divergenza interpretativa oggi in essere. Una divergenza che non solo sta producendo differenze e disparità, ma che rischia di produrre e moltiplicare futuri conteziosi, o anche successivi prelievi forzosi dagli stipendi dei docenti, assegnati erroneamente in una classe stipendiale senza responsabilità da parte loro.

In relazione alla seconda problematica (alcuni casi particolari relativi al precedente passaggio da biennale a triennale), l’art 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha confermato la struttura stipendiale definita dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nello specifico, oltre ad uno Stipendio Tabellare (soggetto ad una progressione economica periodica, secondo i rapporti indicati nell’articolo 36 del DPR 382/80), un’Indennità Integrativa Speciale (invariante) e un Assegno Aggiuntivo (definito dall’art. 39 del DPR 382/80 su 12 mesi, per il personale a tempo pieno, con una progressione economica specifica tendenzialmente ogni due classi). Il DPR 382/80 prevedeva però solo sei classi stipendiali, oltre le due iniziali relative a conferma e classe 0 (è infatti solo l’art. 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79 che ha introdotto le ulteriori 8 classi) e l’Assegno Aggiuntivo è quindi rimasto invariante per le classi successive, soggetto oggi ad una particolare progressione (un importo per i primi due anni di carriera, un importo per i successivi quattro, un altro per gli ulteriori quattro anni, uno per i successivi due, uno “a regime”). Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 ha conseguentemente definito una tabella di corrispondenza per le progressioni economiche triennali dei docenti universitari (l’allegato 1), da cui emerge uno sfasamento: gli aumenti dell’Assegno Aggiuntivo al sesto e al dodicesimo anno di carriera corrispondono a progressioni periodiche, i passaggi al secondo e al decimo anno cadono invece nel corso di una classe stipendiale (il terzo anno della nuova classe 0; il secondo anno della nuova classe III).

Il problema è sorto quando diversi Atenei, come i programmi CINECA, per non incorrere in altri problemi di transizione hanno usato come importo di riferimento per tutta una classe quello del secondo anno: alcune realtà non hanno calcolato l’aumento dell’assegno aggiuntivo il terzo anno della classe 0 ed hanno attribuito al primo anno della classe III un aumento che avrebbe dovuto partire solo dall’anno successivo (in entrambi i casi per un importo pari a circa 1.300 euro lordi annui). Diversi Atenei, anche sulla base di una recente rettifica attivata da CINECA, stanno oggi provvedendo a richiedere il rientro delle somme dovute.

Stante queste due situazioni, come organizzazione sindacale chiediamo nei tempi più urgenti un incontro di chiarificazione e confronto con il Ministero, al fine di verificare la situazione della normativa sulle progressioni economiche di carriera ed i relativi problemi di transizione, per arrivare all’adozione di soluzioni equanimi e non punitive per il corpo docente (anche sollecitando eventuali complementi o precisazioni normative che si rendessero opportune). Riteniamo infatti da una parte indispensabile arrivare ad un’interpretazione autentica di riferimento da parte del Ministero, instaurando una normativa ed una prassi comune nella definizione di questi aspetti, e dall’altro opportuno che il Ministero agisca in stretta relazione con il CINECA e con gli Atenei, per evitare che si affermino diverse interpretazioni normative producendo differenziazioni tra le diverse università. Riteniamo cioè fondamentale mantenere l’inquadramento nazionale del rapporto di lavoro e delle retribuzioni della docenza universitaria, omogenea sia negli atenei pubblici che in quelli non pubblici, grazie anche ad un’azione di coordinamento e controllo da parte del MUR, capace di agire anche in rapporto e sinergia con quegli enti di fatto pubblici (come il consorzio interuniversitario CINECA), che di fatto portano avanti azioni di supporto alle attività istituzionali delle università e del sistema nazionale universitario nel suo complesso.

Certo dell’attenzione che sarà prestata a questi temi e alla richiesta di avvio dei tavoli di confronto, rinnovo i migliori auguri di buon lavoro.

Francesco Sinopoli

Segretario generale FLC CGIL

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