Lavoratori fragili: nota del ministero per tutelare la continuità dopo il 28 febbraio

lavoratori fragili

È stata trasmessa agli Uffici Scolastici Regionali la nota ministeriale 325 del 3 marzo 2021 sui lavoratori fragili riconosciuti ai sensi dell’art. 26 comma 2-bis L.126/20, ovvero coloro in “possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori  in  possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Dal 16 ottobre fino al 28 febbraio tali lavoratori svolgono la “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.

È bene premettere che tale provvedimento, che discende dal DL 18/2020, il cosiddetto Cura Italia, si rivolge ad un’ampia platea di interessati appartenenti a tutte le categorie.   

Nella scuola, l’aspetto di criticità si presenta proprio a fronte della scadenza di fine febbraio, sia riguardo la collocazione degli interessati, sia per le conseguenze sui contratti dei supplenti.

La nota intende colmare una lacuna temporanea, in attesa che venga inserita la proroga in un prossimo provvedimento normativo (si parla del DL scostamento); l’obiettivo è quello di dare una copertura dal 1° marzo al lavoratore fragile, assicurando contestualmente il diritto del supplente e la continuità di funzionamento del servizio dell’istituzione scolastica. In tal senso come FLC CGIL abbiamo più volte sollecitato questo intervento per avere direttive univoche e puntuali.

Le disposizioni

Viene richiamata in toto la nota 1585 dell’11 settembre 2020 come misura di vantaggio a tutela dei lavoratori fragili, “nelle more di un eventuale intervento normativo che possa ripristinare la disciplina speciale sopracitata”, proprio per contemperare “il diritto del lavoratore fragile a godere dell’adibizione a diversa mansione lavorativa, unitamente al diritto del personale supplente a permanere in servizio”.

Pertanto, i casi riconducibili all’art.26 comma 2-bis L.126/20 che fino al 28 febbraio avevano prestato servizio in modalità agile, continueranno nella medesima modalità secondo le procedure di sorveglianza sanitaria previste dalla nota 1585.

Qualora il docente di cui all’art.26 abbia svolto attività a distanza e il supplente, nominato per le ore necessarie, sia stato inserito con codice N19 “lavoratore fragile”, la proroga va modificata a sistema informatico con il codice N01 “assenza breve”.

Il nostro commento

La nota ha l’indubbio merito di colmare un vuoto normativo che, in particolare per il settore della scuola, avrebbe conseguenze pesanti sul piano del funzionamento ordinario.

In questo modo, riconducendo transitoriamente i lavoratori con gravi fragilità nelle disposizioni già previste per i lavoratori inidonei, si consente una tutela continuativa per tutti gli interessati fino a ripristino della situazione preesistente.

La nostra azione ha avuto un ruolo centrale nella costruzione della proposta ministeriale, perché da tempo si segnalava il rischio di incorrere in una sospensione delle garanzie proprio per quei lavoratori che necessitano di maggiori attenzioni.

Ulteriore positività è rappresentata dalla chiarezza con cui si indica che il supplente nominato su personale attualmente utilizzato in altri compiti per effetto della n.1585 ha diritto a permanere “fino al termine della data prevista dalla certificazione” analogamente al personale ATA in lavoro agile la cui prestazione lavorativa può essere svolta, in questa modalità, fino alla fine dell’emergenza sanitaria fissata al 30 aprile 2021.

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