È entrato in vigore il 7 novembre 2021 il Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021, concernente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Il decreto contempla una prima serie di interventi sul settore scolastico.
Concorso di progettazione per il “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica”
L’art. 24 disciplina le modalità attuative dell’investimento denominato “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica” che rientra nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del PNRR. Il Piano prevede un finanziamento di 800 milioni di euro, di cui 600 milioni provenienti dal PNRR (nuovi progetti) e da 200 dal Fondo sviluppo e coesione (FSC), per la costruzione di 195 scuole (costo medio unitario 4.102.564,10). Il Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica è strettamente connesso con il Piano scuola 4.0 finalizzato a favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano che dovrà essere adottato dal Ministero entro il 30 giugno 2022 e che prevede risorse per 2,1 miliardi di euro da utilizzare entro il 2025.
Premesso che l’obiettivo del “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica” è la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, il DL 152/21 prevede l’indizione di un concorso di progettazione selettivo articolato in due gradi:
- il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali. A tal fine sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
- il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva
Al termine del concorso di progettazione, che deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, i progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.
Ai vincitori del concorso di progettazione:
- è corrisposto un premio (1° premio pari a 37 mila euro)
- è affidata, da parte degli enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori.
Da notare che la gran parte delle risorse per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la corresponsione dei premi vengono prelevate dalla legge 440/97: 2.340.000 euro per l’anno 2022 e 9.861.360 euro per l’anno 2023.
Infine, con la finalità di accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l’organicità, il Ministero dell’istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l’attuazione da parte degli enti locali mediante l’attivazione di tavoli di coordinamento per l’efficace realizzazione delle attività.
POC “Per la scuola” 2014-2020
Viene disposto lo spostamento di euro 62.824.159,15, dal Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell’Agenzia per la coesione territoriale. Tali risorse saranno utilizzate per l’attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell’istruzione in accordo con l’Agenzia.
PNRR e norme transitorie relative all’organizzazione del Ministero dell’Istruzione
Come è noto è previsto l’ennesima riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione (art. 64 del decreto legge 77/21). Nelle more dell’adozione dei relativi provvedimenti possono essere posti alle dipendenze dell’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale (art. 8, comma 1, decreto-legge 77/21) anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano.
Inoltre, le tre nuove posizioni dirigenziali istituite per la realizzazione del PNRR sono temporaneamente assegnate nel numero di una all’Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell’istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca.