Dopo le reiterate contro-riforme pensionistiche perpetrate negli anni a partire dal 1995, da ultima la “riforma Fornero”, e le regole attualmente vigenti relative al sistema integralmente contributivo ci troviamo davanti ad una generazione di “nuovi assunti” a cui sarà destinata una pensione che, anche in presenza di importanti versamenti contributivi, sarà inadeguata con una copertura inferiore al 60% dell’ultimo periodo retributivo. A riguardo CGIL, CISL e UIL hanno presentato da tempo le proposte per la riforma del sistema pensionistico ed il superamento della legge Fornero.
Indipendentemente dal giudizio politico negativo da noi espresso sulle ultime riforme e quindi dal nostro impegno prioritario a perseguire l’obiettivo di una riforma equa e dignitosa del sistema pensionistico pubblico, nel contesto dato si è comunque determinata una richiesta e quindi la necessità di dare una risposta, seppur parziale, alla condizione dei nuovi assunti. Non è certo un caso che negli anni si sia riscontrato un costante aumento del ricorso a fondi pensione privati.
La costituzione dei fondi integrativi contrattuali mette a disposizione dei lavoratori che volessero intraprendere quella scelta uno strumento più sicuro e vantaggioso, in considerazione anche del fatto che lo strumento della pensione integrativa su fondo chiuso determina l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare un versamento aggiuntivo pari all’1% della retribuzione del lavoratore.
La recente legislazione (legge 205/17) introduce la possibilità di adesione ai Fondi integrativi pubblici “anche attraverso la formula del silenzio-assenso”. Proprio in questi giorni è in corso un confronto in sede Aran con le organizzazioni sindacali istitutori del Fondo Perseo/Sirio (la FLC CGIL non è tra queste) al quale è previsto possano accedere anche i dipendenti delle università e degli enti di ricerca.
Il lavoratore, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, deve scegliere se avvalersi o no di tale fondo, si tratta cioè di una “scelta obbligata” (o sì o no) che il lavoratore effettua in piena libertà. La scelta positiva comporta l’iscrizione al fondo, la scelta negativa lascia la condizione del lavoratore invariata (TFR in azienda, niente accantonamento nel fondo contrattuale): qualora in una fase successiva decidesse di cambiare idea lo potrà fare in qualsiasi momento. La modalità del silenzio-assenzo ad oggi agisce solo nei settori privati mentre nel pubblico non è per il momento attiva. Per quanto ci riguarda, come FLC CGIL, anche in caso di adozione di una formula che preveda un automatismo di adesione in assenza di una scelta negativa, l’obiettivo rimane in ogni caso quello di mettere i lavoratori nelle migliori condizioni di operare una scelta libera e consapevole, che significa anche determinare obblighi di comunicazione per i datori di lavoro e un congruo tempo a disposizione per i lavoratori per effettuare la propria scelta ed eventualmente modificarla. In questa ottica, appena i termini dell’accordo saranno definiti, la FLC CGIL fornirà ai lavoratori tutte le informazioni utili a riguardo.
È comunque da precisare che la nuova modalità, che sarà definita in sede di contrattazione con ARAN, riguarderà solo i neoassunti a partire dal primo gennaio 2019, mentre in ogni caso nulla cambierà per il personale assunto in data antecedente.