- RICERCA – CREA: il Tribunale di Roma condanna l’Ente a ricostruire la carriera di un lavoratore ed a corrispondergli le differenze retributive per i periodi a tempo determinato.
Con sentenza del 14 gennaio 2021, il Tribunale di Roma, terza sezione lavoro, ha accolto il ricorso di un lavoratore con il quale veniva richiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo maturato, oltre al pagamento delle differenze retributive non corrisposte sino dal periodo in cui il rapporto di lavoro era formalizzato con contratti a tempo determinato.
Il Giudice del lavoro ha accolto le tesi sostenute dal legale FLC CGIL, avvocato Francesco Americo, affermando che “«non appare pertanto revocabile in dubbio, dopo la sentenza Valenza ed è pressoché unanimamente riconosciuto che il giudice nazionale deve seguire, avendo la CGUE il monopolio interpretativo delle fonti comunitarie, che una totale pretermissione della valutabilità agli effetti economici dell’anzianità di servizio maturata in uno o più rapporti precedenti l’assunzione a tempo indeterminato, è in contrasto con l’accordo quadro. In particolare la S.C. proprio in materia di stabilizzazione, ha dovuto affermare che dalla predetta sentenza e dalle altre che ne sono seguite, deriva, stante il predetto principio ed il carattere “self executive” della clausola 4, che i lavoratori stabilizzati hanno ormai diritto al computo, nelle voci retributive che dipendono dall’anzianità di servizio, al computo in essa dell’anzianità pre ruolo […]».
In sintesi, tutti gli istituti giuridici ed economici (come le fasce retributive) collegati all’anzianità di servizio debbono essere applicati computando anche i periodi di lavoro a tempo determinato.
La FLC CGIL CREA manifesta grande soddisfazione rispetto al risultato ottenuto che conferma, ancora una volta, come tale diritto deve trovare definitivo riconoscimento in tutti gli Enti di ricerca.