Supplenti COVID: cosa prevede la normativa per l’anno scolastico 2021/2022

Assemblea Supplenti Brevi e Temporanei

Anche per l’anno scolastico 2021/22 il governo ha stanziato delle risorse per implementare l’organico a fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria: infatti, il Decreto “sostegni-bis” (DL 73/2021, art.58 comma 4-ter lett. a), prevede che siano attivati “ulteriori incarichi” di supplenza temporanea sia di docenti che di personale ATA.

A differenza di quanto stabilito lo scorso anno, quando i contratti avevano come scadenza il termine delle lezioni, gli incarichi per l’anno scolastico in corso sono attivabili dalla presa di servizio fino al 30 dicembre 2021.

Per i docenti è cambiata anche la finalità di utilizzo delle risorse stanziate. Infatti, lo scorso anno il Decreto “Rilancio” (art. 231-bis DL 34/2020) stanziava le risorse dell’organico aggiuntivo con l’obiettivo di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe stabilito nel DPR 81/2009, tanto che la norma e le successive indicazioni ministeriali prevedevano espressamente di utilizzare i supplenti per creare gruppi classe di numero ridotto.

Quest’anno per i docenti si parla di ulteriori  incarichi  temporanei “finalizzati  al  recupero  degli apprendimenti”, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.

Per il personale ATA invece si richiamano in modo più ampio e generale “finalità connesse all’emergenza epidemiologica”.

Le risorse stanziate, che consentiranno limitati interventi, sono state ripartire in questo modo:

400 milioni per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici, …) a tempo determinato, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica.

22 milioni per intervenire su istituzioni scolastiche che presentano un’alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.

È chiaro quindi che solo una minima parte delle risorse viene espressamente finalizzata ad affrontare il problema del sovraffollamento nelle classi.

Come già l’anno scorso, in caso di sospensione delle attività didattica o chiusura, il supplente effettua la prestazione lavorativa in modalità di didattica a distanza e/o lavoro agile. Una conquista ottenuta grazie anche al pressing messo in campo dalla FLC CGIL, con l’approvazione dell’emendamento che ha eliminato il licenziamento in caso di lockdown.

Come si attribuiscono i contratti “Covid”

Convocazioni da graduatorie d’istituto: vista la natura di incarichi temporanei di supplenza i contratti dovranno essere attivati a partire da convocazioni dalle graduatorie d’istituto.

Che tipo di contratti attivare: i contratti, come lo scorso anno sono quelli di supplenza breve e temporanea. E’ previsto al SIDI uno specifico codice dedicato a questo tipo di contratti, N19.

Decorrenza e termine dei contratti: come riportato nella norma dovranno essere attivati contratti a tempo determinato, che decorrono “dalla  data  di  presa  di servizio fino al 30 dicembre  2021”.

Ricordiamo infine che i docenti in servizio con contratti attribuiti da graduatoria d’istituto possono lasciare tale supplenza qualora siano destinatari di incarico sino al 30 giugno o 31 agosto (OM n. 60/2020, art. 14 c. 2).

Criticità:

Contratti a scadenza ravvicinata: la principale criticità che abbiamo subito rilevato per l’a.s. 2021/22 riguarda la previsione del legislatore di attivare questi contratti sino al 30 dicembre. Questa scelta inficia inevitabilmente la qualità dell’intervento programmabile dalle scuole, perché studenti e gestione delle istituzioni scolastiche richiedono per tutto l’anno scolastico continuità, certezze, affidabilità dei percorsi che si costruiscono.

Mancanza di indicazioni da parte del ministero dell’istruzione: lo scorso anno in merito ai contratti dell’organico di emergenza previsto dal DL 34/2020 erano state emanate diverse indicazioni, alcune contenute nell’OM n. 83 del 5 agosto 2020, altre nella circolare annuale delle supplenze, la nota 26841 del 5 settembre 2020.

Soppressione sezioni COVID delle scuole: a seguito delle scelte del legislatore molte scuole che lo scorso anno, grazie ai posti aggiuntivi, avevano attivato le cosiddette “sezioni COVID”, ovvero gruppi classe di numero ridotto, con particolare riferimento alla scuola dell’infanzia e primaria, quest’anno le hanno dovute chiudere. Quindi sia dal punto di vista della sicurezza che per il contenimento dei rischi derivanti dal sovraffollamento, che ha ricadute anche sulla didattica, è stato fatto un passo indietro.

Le nostre proposte

Come FLC chiediamo alle forze politiche di modificare la normativa vigente e prevedere la proroga dei contratti sino al termine dell’anno scolastico, con un’integrazione finanziaria delle risorse destinate all’attivazione dei contratti.

Si tratta di una decisione importante e non rinviabile, per riconoscere dignità a chi lavora nella scuola con i contratti aggiuntivi COVID e per garantire una gestione equilibrata ed efficace delle risorse.

Tutta la comunità scolastica a partire dagli studenti ha bisogno di certezze, di continuità e di condizioni ambientali sicure, su cui non può prevalere  alcuna ragione di risparmio.

Chiediamo inoltre che i posti aggiuntivi vengano consolidati nell’organico, in maniera che le esigenze di sicurezza e qualità della didattica possano trovare riscontro con dotazioni adeguate.Supplenti COVID: cosa prevede la normativa per l’anno scolastico 2021/2022

Condividi

Leggi anche

Più forti, insieme

Prendi parte, iscriviti alla CGIL

Per restare aggiornati

La newsletter della Conoscenza

Torna in alto