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8 ottobre, Aran: incontro sulla responsabilità disciplinare della dirigenza

RSU: dal 19 al 27 aprile la trasmissione dei risultati all'ARAN

8 ottobre – In riferimento alle tematiche oggetto dell’incontro, sono state formulate dalle organizzazioni sindacali presenti al tavolo le seguenti osservazioni e richieste di modifica:

Responsabilità Disciplinare
È stata ribadita necessità che nel CCNL la responsabilità disciplinare resti distinta dalla responsabilità dirigenziale prevista dall’articolo 21 del D.lgs 165/2001 ma venga eliminata dal testo della proposta Aran la dettagliata declinazione delle materie afferenti a tale responsabilità, ritenendo sufficiente il riferimento alla legge presente nel testo.

Obblighi del dirigente
In relazione agli obblighi del dirigente è stato chiesto di eliminare il riferimento improprio alle “esigenze dei cittadini utenti” alla cui considerazione il comportamento del dirigente dovrebbe essere improntato. È stato rilevato infatti che il comportamento del dirigente deve conformarsi esclusivamente al dovere costituzionale di servire la repubblica, rispettare la legge e anteporre l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui e che tali finalità potrebbero non sempre e non completamente coincidere con le esigenze rappresentate da singoli “cittadini utenti”.

Codice disciplinare
Relativamente al sistema delle sanzioni disciplinari è stata evidenziata la necessità di modificare il testo nella parte relativa all’indicazione che, in caso di recidiva rispetto a mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, venga applicata una sanzione di maggiore gravità e di diversa tipologia.

Tenuto conto della tipizzazione delle sanzioni disciplinari previste, si verrebbe così a determinare il ricorso al licenziamento anche nel caso della recidiva nel biennio di una sanzione non grave che abbia comportato, ad esempio, la sospensione dal servizio per un solo giorno.

Questo automatismo risulta inaccettabile per tutta la dirigenza e, in particolare, per la dirigenza scolastica, a causa della forte esposizione alle responsabilità causate tra l’altro da richieste di risarcimento per infortuni scolastici, gestione delle supplenze o dell’attività negoziale, e infine dalla complessa gestione della sicurezza degli edifici scolastici.

All’obiezione dei rappresentanti dell’ARAN che la materia della responsabilità disciplinare deve conformarsi rigidamente alle previsioni di legge e che i margini di trattativa sulla proposta presentata al tavolo sono pertanto estremamente limitati, come FLC CGIL abbiamo obiettato che l’indicazione sulla recidiva risulta peggiorativa anche rispetto al precedente testo del CCNL dell’Area V, firmato dopo la pubblicazione del D.lgs 150/2009, e che risulterebbe pienamente rispondente alla legge l’indicazione, presente in quel testo che, in caso di recidiva nel biennio, la sanzione comminata sarebbe di maggiore gravità.

Rispetto infine ai comportamenti antidoverosi dei dirigenti abbiamo evidenziato come poco si adattino alla dirigenza e risultino addirittura incomprensibili le indicazioni relative a “assenze collettive ingiustificate o “assenze ingiustificate in continuità con giornate festive e di riposo settimanale”. È evidente come tali indicazioni segnino la ripresa – già del resto preannunciata dalle anticipazioni sul “decreto concretezza” della ministra Bongiorno – della campagna mediatica contro l’assenteismo nella pubblica amministrazione e i “furbetti del cartellino” che non sono certo il primo dei problemi da affrontare per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e che non ci sembra possano trovare nel contratto della dirigenza la sede più opportuna.

Ci aspettiamo che l’ARAN tenga conto delle indicazioni emerse dal confronto e ci prepariamo ad affrontare l’esame delle specificità delle dirigenze nel prossimo incontro dell’11 ottobre.

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Fonte: FLC CGIL

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