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Vittoria ricorso Abilitazione Scientifica Nazionale per accesso al ruolo di II fascia

accesso al ruolo II fascia ASN

Il TAR del Lazio, con sentenza pubblicata il 16 febbraio 2021, ha accolto il ricorso di un candidato all’Abilitazione Scientifica Nazionale che aveva impugnato il giudizio negativo reso dalla Commissione per l’accesso al ruolo dei professori universitari di II fascia per il settore 07/C1. 

Il ricorrente, patrocinato dall’Avv. Francesco Americo della FLC CGIL Nazionale e Regionale Lazio, ha ottenuto l’annullamento del provvedimento di inidoneità e di conseguenza l’ordine di rivalutazione della sua posizione da parte di una nuova Commissione.

Il candidato ha denunciato con ricorso la carenza di motivazioni e la contraddittorietà del provvedimento negativo reso dalla Commissione, l’incoerenza rispetto ai suoi titoli e alle sue pubblicazioni nonché l’evidente svalutazione sostanziale dei parametri di valutazione.  

Il D.M. 120/2016 definisce criteri, parametri e indicatori dell’attività scientifica da utilizzare ai fini della valutazione dei candidati oltre che le modalità della valutazione stessa. Tale procedura, secondo la Sezione Terza Bis, “implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico”: un giudizio quantitativo-statistico, che accerti il raggiungimento di alcune mediane, un giudizio qualitativo analitico ed obiettivo, che valuti analiticamente la produzione scientifica, e il giudizio qualitativo finale, che fornisca un giudizio di merito sulla maturità scientifica del candidato. 

Nel caso di specie, il candidato aveva ottenuto una valutazione più che positiva delle pubblicazioni nella precedente tornata di abilitazioni e, proponendo nuova istanza con le medesime pubblicazioni, si era visto capovolgere il giudizio.

Il TAR Lazio ha evidenziato la contraddittorietà della valutazione espressa, ed impugnata, della Commissione rispetto alla precedente e la mancanza di giustificazioni e contestazioni di controparte.

Il Collegio dunque sulla base di queste circostanze ha affermato che “è fondato il motivo di censura sulla contraddittorietà della valutazione negativa espressa dalla Commissione” e che “in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90”.

Consulta i ricorsi attivi dell’Ufficio Legale della FLC CGIL Roma e Lazio

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