Il 29 giugno 2022 il DL 36/2022 è stato approvato dal Parlamento. La legge di conversione – Legge 79 del 29 giugno 2022 – è pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Inoltre a questo link è possibile scaricare il testo coordinato (gli articoli di interesse sono 44-45 e 46).
Il nuovo sistema di reclutamento è strutturato in 3 momenti:
- percorso abilitante di formazione iniziale da 60 CFU/CFA
- concorso nazionale, indetto su base regionale o interregionale con prova scritta, orale e valutazione dei titoli
- periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Percorsi abilitanti, come saranno?
Struttura: 60 CFU/CFA, di cui 20 per tirocinio e 10 di Pedagogia. I dettagli saranno definiti nel DPCM da emanare entro luglio 2022. I CFU/CFA saranno aggiuntivi rispetto a quelli della laurea.
Riconoscimento dei 24 CFU: sarà possibile, fermo restando l’obbligo di svolgere almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto
Quando si può accedere: dopo il conseguimento dei titoli che danno accesso all’insegnamento (laurea magistrale o Diploma AFAM II livello per i docenti e laurea o diploma AFAM di I livello per gli ITP), oppure durante la frequenza dei corsi che consentono di conseguire i titoli medesimi. All’esame di abilitazione si accede comunque dopo il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento.
Riserva di posti: nei primi tre cicli dei percorsi abilitanti ci sarà una riserva di posti (da quantificare) per i docenti che hanno un contratto in essere nella relativa classe di concorso presso scuola statale, paritaria e IeFP.
Prova finale percorso abilitante: ci saranno prova scritta, costituita da un’analisi critica del tirocinio scolastico, e lezione simulata.
Erogazione dei corsi: con modalità convenzionali e frequenza obbligatoria: solo il 20% delle attività, ad esclusione di tirocini e laboratori, potrà prevedere modalità telematiche. Ogni CFU/CFA di tirocinio corrisponde a 12 ore in classe.
Oneri: saranno a carico dei partecipanti, ma il DPCM di luglio 2022 definirà i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici nonché di svolgimento delle prove finali.
Fondi per il tutoraggio: decurtati da quelli della Card Docente a partire dal 2024 in poi, nella misura di 19 milioni dal 2024 e 50 milioni dal 2025 in poi.
Abilitazione per docenti specializzati nel sostegno o abilitati su altro grado/classe di concorso:
Potranno conseguire l’abilitazione attraverso percorso da 30 CFU/CFA di cui 20 CFU/CFA di metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline e 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Oneri a carico dei partecipanti.
Concorsi:
Sistema ordinario di reclutamento – a regime dal 1 gennaio 2025:
Si accede ai concorsi (banditi con cadenza annuale) se si possiede titolo di accesso + abilitazione.
Procedure in deroga al sistema ordinario, se ne affiancano 3:
1) Accesso con 3 anni di servizio nella scuola statale, nei cinque anni precedenti, di cui 1 nella classe di concorso. I vincitori di concorso faranno una formazione da 30 CFU/CFA (e non 60 richiesti), dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l’effettiva immissione in ruolo.
2) Accesso con 30 CFU purché parte dei crediti siano di tirocinio, misura valida fino al 31 dicembre 2024. I vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, saranno tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l’anno di prova e l’eventuale immissione in servizio.
3) Accesso con 24 CFU: fino al 31 dicembre 2024 sono altresì ammessi a partecipare coloro che entro il 31 ottobre 2022 abbiano conseguito i 24 CFU/CFA.
Come si svolgeranno i futuri concorsi?
Prova scritta: con quesiti a risposta aperta che vertono sulla disciplina e sulle metodologie e le tecniche della didattica, sull’informatica e sulla lingua inglese.
Prova pre-selettiva: può essere prevista fino al 31 dicembre 2024
Prova orale: accerta conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico
Riserva per chi partecipa con 3 anni di servizio: sarà pari al 30% e valida per coloro che abbiano svolto nelle scuole statali almeno 3 anni nei 10 precedenti. La riserva vale per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno 1 anno scolastico.
Graduatoria dei soggetti non abilitati: i vincitori del concorso abilitati avranno precedenza sui non abilitati.
Sostegno, cosa si prevede:
Accesso al concorso per i posti di sostegno: con la specializzazione
Accesso ai corsi di specializzazione su sostegno: fino al 31 dicembre 2024 (quindi dall’VIII ciclo del TFA sostegno, perché il VII è già partito), nei percorsi di specializzazione ci sarà una quota di posti riservata ai docenti precari e di ruolo che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole statali, paritarie e nei percorsi IEFP e che siano in possesso dell’abilitazione. (La quota è da quantificare).
Nuove procedure su sostegno: fino al 31 dicembre 2025, in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali e in subordine rispetto alla call-veloce, per i posti di sostegno potrà essere indetta una specifica procedura concorsuale, di cui il Ministero definirà le caratteristiche. Le graduatorie di questa procedura sono integrate ogni 2 anni e coloro che vi sono inseriti aggiornano il punteggio.
Periodo di prova e formazione:
Caratteristiche: il periodo di prova ha durata annuale, per superarlo occorre avere prestato almeno 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche.
Prove conclusive: è previsto un test finale e la valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa c’è un secondo periodo di prova, non rinnovabile.
Cancellazione altre graduatorie e sede di servizio: dopo il superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella medesima scuola, tipo di posto e classe di concorso per tre anni, compreso il periodo di prova. Per i soggetti non abilitati si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione abilitante. Fanno eccezione salvo i casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’art. 33, c. 5 o 6, della L 104/1992, per fatti sopravvenuti dopo la presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso.
Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Le nostre osservazioni:
L’esigenza di una formazione abilitante per la secondaria è per noi assolutamente condivisibile, ma il sistema così delineato prevede troppe prove che si ripetono inutilmente:
- prove di accesso e uscita dei percorsi abilitanti
- prove concorsuali
- test finale dell’anno di prova
Siamo di fronte a un percorso a ostacoli, che se non verrà semplificato, creerà grosse disfunzioni nell’accesso al ruolo e ostacolerà la stabilizzazione dei precari.