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Scuola: fino al 15 marzo aperte le domande per il part-time 2023/2024

CCNL 2019-2021: entro fine marzo gli arretrati per contratti brevi e saltuari

C’è tempo ancora due giorni, fino al 15 marzo 2023, data entro la quale il personale del comparto scuola può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, richiedere esplicitamente la revoca del proprio contratto di part-time.
Docenti, educatori ed ATA devono essere a tempo indeterminato. Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.
Le domande vanno redatte sui moduli predisposti dagli Uffici Scolastici Territoriali e indirizzate al dirigente scolastico per la successiva trasmissione gerarchica via PEC.
Il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogato di anno in anno. Coloro già titolari di contratto part-time, quindi, non devono presentare una nuova domanda.

Consigliamo di verificare le disposizioni sul sito dell’UST di interesse dove, di norma, vengono anche resi noti i titoli di priorità per valutare le richieste.

Eventuale rientro anticipato a tempo pieno, può essere accolto solo in presenza di motivate esigenze ed in relazione alla situazione complessiva degli organici. Entro il 15 marzo è possibile anche inoltrare richiesta di variazione oraria dell’orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio. In entrambi i casi la modifica decorre dal 1 settembre 2023.

Da parte dell’UST seguirà la pubblicazione dell’elenco degli autorizzati che, come noto, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale.

Nel modello di domanda va indicata la modalità di part-time richiesta e cioè:

  • part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi);
  • part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno);
  • part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).

Inoltre nella domanda va indicata la durata della prestazione lavorativa che non deve essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel rispetto del modulo-orario come previsto dal piano degli ordinamenti.
I modelli da compilare sono allegati alla comunicazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, cui occorre fare specifico riferimento.

Fonti regolatrici: il CCNL 29 novembre 2007, articoli 39 e 58 confermati anche nel CCNL Istruzione e ricerca firmato il 19 aprile 2018, il Decreto legislativo 81/15 e, in via permanente, la OM 446/1997 integrata dalla OM 55/1998.

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