La sentenza N. 4/2024 ha dichiarato illegittimo l’articolo 51, comma 3, della Legge 388/2000 (Legge finanziaria per il 2001) che interpretava, retroattivamente, l’articolo 7, comma 1 del DL 384/1992, escludendo la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di profilo ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA (retribuzione individuale di anzianità) prevista nel DPR 171/1991 (ultimo contratto di natura pubblicistica dell’ex comparto degli Enti Pubblici di Ricerca) la cui validità fu prorogata fino al 31 dicembre 1993 proprio dal citato DL 384/1992.
Cerchiamo di ricostruire i termini della vicenda. L’articolo 37, comma 4, del DPR 171/1991 prevedeva, solo per i profili tecnici e amministrativi (1),una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), di importi variabili in base al livello posseduto, al maturare di un’anzianità di profilo di 8 anni al 1 gennaio 1990 ovvero entro il limite della vigenza contrattuale (31.12.1990). Detta maggiorazione, in base al comma 5 dello stesso articolo, si raddoppiava o quadruplicava al compimento, rispettivamente, di 12 o 20 anni di anzianità di profilo, all’interno dello stesso periodo (entro il 1990), previo riassorbimento della quota già in godimento.
Successivamente, il DL 384/1992, all’articolo 7, comma 1, prorogò gli effetti del DPR 171/1991 fino al 31 dicembre 1993, da cui la richiesta del riconoscimento della maggiorazione della RIA anche per coloro che hanno maturato i requisiti di anzianità di 8, 12 o 20 anni nel triennio 1991-1993.
L’articolo 51, comma 3 in questione, che è stato dichiarato illegittimo con la sentenza 4/2024, interpretava il DL 384/1992 nel senso che, pur nella vigenza contrattuale degli accordi di comparto fino al 31 dicembre 1993, la data utile per maturare le maggiorazioni previste per la RIA restava comunque il 31 dicembre 1990.
La sentenza della Corte Costituzionale, che dichiara illegittima questa interpretazione, avrà sicuramente effetto sulle cause in essere, ma riapre la possibilità di rivendicare lo scatto maturato anche a chi non fece ricorso a suo tempo, tenendo conto che l’anzianità di servizio non è prescrivibile da un punto di vista giuridico, mentre comunque si applica la prescrizione di 5 anni per quanto ottenibile in termini economici. Quello che non è ancora del tutto chiaro è quale sarà l’effetto sui contributi previdenziali e su una possibile rivalutazione della pensione di coloro che sono già in quiescenza.
Intanto aspettiamo di verificare quale sarà l’interpretazione che ne darà la magistratura, ma invitiamo gli interessati ad inviare prima possibile la domanda di ricostruzione di carriera, valida anche ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione.
Chi sono gli interessati: tutti coloro a cui è stato applicato il DPR 171/1991, inquadrati allora nei profili tecnici e amministrativi e assunti nel triennio 1983-1985 (che compiono 8 anni nel triennio 1991-1993); ovvero assunti nel triennio 1979-1981 (che compiono 12 anni); ovvero assunti nel triennio 1971-1973 (che ne compiono 20).
Per dare qualche dato sommario sulle competenze spettanti, al netto di un’eventuale rivalutazione anche dell’assegno pensionistico, e a titolo di esempio, prendiamo in considerazione un IV livello assunto nel 1985, ancora in servizio oggi e che nel corso del 1993 ha compiuto 8 anni di anzianità di profilo, può richiedere il corrispettivo valore di incremento (€ 128,60/anno) per gli ultimi 5 anni (circa € 640) e avrà, come TFS, un’indennità di anzianità (parastato) maggiore di circa € 420, quando andrà in quiescenza. Per tutti gli altri livelli tecnici e amministrativi i valori ottenibili sono più bassi.
(1) Il DPR 171/1991 ha previsto, per i Ricercatori e Tecnologi, la cessazione della RIA