Il TAR del Lazio, con sentenza del 5 febbraio 2021, ha accolto il ricorso di una candidata all’Abilitazione Scientifica Nazionale che aveva impugnato il giudizio negativo reso dalla Commissione per l’accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia.
La Sezione Terza Bis ha ritenuto assolutamente condivisibili le ragioni esposte nel ricorso dalla ricorrente, patrocinata dall’Avv. Francesco Americo della FLC CGIL Nazionale e Regionale Lazio.
In particolare la candidata denunciava la carenza di motivazione e istruttoria, una parziale e limitata motivazione in relazione ai criteri da utilizzare ed una evidente svalutazione dei parametri di valutazione.
Difatti il D.M. 120/2016 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati all’A.S.N.) all’art. 3 prevede che la Commissione formuli un giudizio motivato di merito sulla qualificazione scientifica del candidato. Tale giudizio deve essere basato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati.
Nel caso di specie, trattandosi di procedura per l’accesso al ruolo dei professori di prima fascia, la valutazione avrebbe dovuto essere “volta ad accertare la piena maturità scientifica del candidato”, con riferimento all’importanza delle tematiche affrontate e al raggiungimento di risultati di elevata qualità e originalità nel panorama internazionale della ricerca.
Il Regolamento elenca stringenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche che, nel giudizio formulato per la candidata, risultavano disattesi.
Il TAR Lazio evidenzia come il giudizio della Commissione sia illogico e contraddittorio. Nello specifico:
- La Commissione valutava positivamente l’impatto della produzione scientifica della candidata, per poi formulare giudizio negativo sulle pubblicazioni presentate;
- La Commissione, avendo richiesto il parere pro veritate di un Professore esperto nel settore, non motivava il dissenso rispetto alle conclusioni positive formulate nel suddetto parere;
- La Commissione riconosceva alla ricorrente il titolo “Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero”, ma lamentava poi l’assenza di significative esperienze di disseminazione dei risultati su invito o attività congressuali o editoriali;
Il Collegio dunque sulla base di queste circostanze ha affermato che “il giudizio della Commissione non contiene alcun riferimento critico al contenuto delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente e non fornisce alcuna argomentazione sul perché tali pubblicazioni non sarebbero rilevanti sul piano internazionale”. Ne è conseguita per la ricorrente una totale vittoria: annullamento dei provvedimenti di inidoneità e ordine al Ministero di rivalutare la ricorrente entro 90 giorni.