Con la nota 5272 del 12 marzo 2021, richiamando la nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, con alcune precisazioni:
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (rinvio al D.M. n. 781/2013).
Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono ridotti del 10% se nella classe tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione sia cartacea sia digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi e del 30% se tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%
Adempimenti delle istituzioni scolastiche
- Entro il 31 maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola devono essere adottate le delibere collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti alternativi ai libri di testo. In merito alla modalità, a distanza o in presenza, in cui debbono avvenire le riunioni degli organi collegiali, trova applicazione la normativa vigente al momento dell’espletamento della riunione. Fatte salve ulteriori proroghe collegate alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 6 aprile 2021 le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche continuano a essere svolte solo con modalità a distanza.
I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
- Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la nota fornisce indicazioni per l’autorizzazione alla riproduzione dei libri di testo e dei materiali didattici protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, rinviando al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 239 (non 69) del 14 novembre 2017, art. 1 comma 2.
- Ai dirigenti scolastici compete vigilare affinché le adozioni dei libri di testo siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti, oltre che rispettose dei vincoli normativi. La nota, inoltre, fa carico ai dirigenti scolastici di consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati, entro il prossimo mese di settembre. Nel caso in cui in alcuni contesti territoriali, in relazione alle condizioni epidemiologiche, non sia consentita la promozione editoriale in presenza, si rammentano le opportunità di consultazione dei testi online.
- I docenti, potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE). A tal fine, per agevolare i predetti incontri, appare utile rendere preventivamente note ai suddetti operatori le condizioni per l’accesso all’istituzione scolastica, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. Con riferimento alla scuola primaria, la nota segnala l’opportunità di individuare un locale dove i docenti possano consultare le proposte editoriali.
- Entro il 22 giugno 2021, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione delle adozioni attraverso l’apposita piattaforma sul sito www.adozioniaie.it oppure in locale, offline. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano deciso di non adottare libri di testo, dovranno specificare in piattaforma che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.
La nota, inoltre, ricorda che:
- non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte deliberate nel mese di maggio,
- ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, è vietato il commercio dei libri di testo.