AFAM: Emergenza Covid-19, il punto della situazione

Necessarie indicazioni di carattere nazionale e il confronto con le organizzazioni sindacali.

Come era facilmente prevedibile, in assenza di chiare indicazioni nazionali e di confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca”, nelle istituzioni AFAM stiamo assistendo all’emanazione di un florilegio di disposizioni in merito alle attività formative a distanza.

Facciamo il punto della situazione alla luce dell’attuale quadro normativo.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Cosa dicono le norme

Fino al 3 maggio 2020 è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (DPCM 10 aprile 2020 art. 1 lettera k). Dopo il ripristino dell’ordinaria funzionalità, dovranno essere assicurati, se necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative, di quelle curriculari o di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, funzionali al completamento delle attività didattiche (DPCM 10 aprile 2020 art. 1 lettera n). Le assenze degli studenti determinate dai provvedimenti di contenimento del contagio, non sono computate per l’ammissione agli esami finali e ai fini delle relative valutazioni (DPCM 10 aprile 2020 art. 1 lettera o)

Il DPCM 10 aprile 2020 ricorda che per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria e al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Durante il periodo di sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, laddove possibile, con modalità a distanza, modalità che devono essere individuate dalle istituzioni afam, avendo particolare cura per le esigenze degli studenti con disabilità (DPCM 10 aprile 2020 art. 1 lettera n) e o) e Decreto legge 18/20 art. 101 comma 2).

L’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. Sono prorogate le ulteriori scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento di tali prove (DL 18/20 art. 101 comma 1).

I periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (DL 9/20 art. 19 comma 3 e DL 18/20 art. 87 comma 3).

Le nostre indicazioni

Le norme sopra citate stabiliscono la sospensione delle attività formative. Tuttavia le stesse norme prevedono garanzie per gli studenti sia in termini di frequenza (le assenze non si contano ai fini dell’accesso alle prove di verifica) sia in termini di raggiungimento della preparazione necessaria per sostenere gli esami. Per arrivare a quest’ultimo obiettivo vi sono tre modalità

  • la didattica a distanza (di difficile attuazione per molti insegnamenti)
  • il recupero parziale o totale una volta ripristinata l’ordinaria funzionalità delle istituzioni
  • non recuperare nulla (in quanto il docente ritiene che le attività non svolte non impediscano allo studente di accedere con la dovuta preparazione agli esami).

In tutti e tre i casi la decisione spetta al docente. Nel caso non recuperi nulla o anche solo parzialmente “le assenze dal servizio… costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge...” quindi non vi è alcun obbligo per i docenti di recuperare le ore non prestate.

A tal proposito appare fuori luogo il conteggio delle ore svolte dai docenti in remoto, tenuto conto che:

  • non esiste nessuna norma contrattuale che definisca diritti e doveri durante i periodi di didattica a distanza
  • la didattica a distanza non è la semplice videoregistrazione più o meno in streaming di una normale lezione.

Tuttavia, visto che la sospensione è già in atto da oltre un mese e la sua durata è imprevedibile, è doveroso che ciascun docente mantenga comunque forti collegamenti con i propri studenti al fine di evitare casi di abbandono dei percorsi di studio.

Alla luce di quanto detto, appaiono necessarie disposizioni uniformi a livello nazionale sulle attività a distanza, in particolare su:

  • individuazione e modalità di utilizzo di piattaforme informative comuni a tutte le istituzioni
  • indicazione di insegnamenti, con relativi settori artistico-disciplinari, che si suggerisce di effettuare anche a distanza.

L’assordante silenzio del Ministero dell’Università e Ricerca appare davvero imbarazzante e sta lasciando spazio a interventi estemporanei da parte di organismi associativi privi di legittimazione giuridica.

Senza una visione nazionale, quanto sta avvenendo nelle singole istituzioni rischia di avere pesanti ricadute sulla tempistica di prosecuzione o conclusione dei percorsi di studi dei singoli studenti.

Ricordiamo, infine, che tutte queste scelte hanno evidenti riflessi sulla prestazione lavorativa del personale docente ed è, pertanto, indispensabile attivare il confronto con le organizzazioni sindacali a tutti i livelli, centrale e di singola istituzione. Infatti ai sensi della circolare 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione “Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, (…), previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali.

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