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AFAM: le novità introdotte dal Regolamento sul reclutamento

Posticipato l’avvio all’a.a. 2025/26, rafforzato il ruolo del CNAM, precisate le funzioni dell’ANVUR, eliminati i riferimenti alle conferenze dei direttori

Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 143 del 20 giugno 2024 sono stati pubblicati

  • il Decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 24 aprile 2024 con il quale viene adottato il “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.”
  • il Decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 24 aprile 2024 con il quale viene adottato il “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.”

I provvedimenti entreranno in vigore il 5 luglio 2024 ma le disposizioni relative al reclutamento si applicheranno a decorrere dall’anno accademico 2025/2026.

Segnaliamo le ulteriori novità introdotte in sede di stesura definitiva, rispetto alla versione oggetto dei pareri delle competenti commissioni parlamentari

  • le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dall’anno accademico 2025/2026. Conseguentemente, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale delle singole istituzioni è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2025.
  • eliminati i riferimenti alle Conferenze dei direttori sia all’art. 1 sulle “Definizioni”, sia all’art. 2 sull’abilitazione artistica nazionale riguardante i sorteggi in subordine dei componenti delle commissioni nazionali (comma 7). In quest’ultimo caso occorrerà sentire il CNAM il cui ruolo viene, pertanto, rafforzato
  • l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),  esprimerà i propri pareri in merito ai decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca sull’abilitazione artistica nazionale, relativi alla definizione
    • di criteri e indicatori di valutazione dei candidati differenziati per settore concorsuale
    • di criteri per la positiva valutazione degli aspiranti commissari da parte dei nuclei di valutazione delle istituzioni
  • la valutazione dei reclami avverso il giudizio di mancata abilitazione deve essere effettuata entro 120 giorni
  • alle procedure concorsuali e comparative previste dal regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.
  • I titolari dei contratti di ricerca (da non confondere con i ricercatori dell’area docente) non possono effettuare, nell’ambito dello svolgimento degli stessi, attività di docenza o di supporto alla didattica.
  • Gli incarichi conferiti a soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonché di riconosciuta esperienza e competenza, da parte dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e dell’Accademia nazionale di Arte drammatica, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di trentasei mesi in relazione al medesimo incarico. 

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