Nuovo ritorno di fiamma in alcune istituzioni AFAM sul tema della “performance”. Come è noto il Ciclo della perfomance è uno degli elementi caratterizzanti del decreto Brunetta (D. Lgs. 150/09), contro la cui applicazione la FLC CGIL ha fatto da sempre una strenua battaglia. Consideriamo totalmente sbagliato un modello di lavoro pubblico tutto rivolto verso la misurazione e la valutazione della performance individuale, che prefigura un lavoratore solitario e in perenne competizione, che auspica l’eliminazione degli automatismi stipendiali, che prevede meccanismi di rafforzamento del ruolo e delle competenze dei dirigenti pubblici.
Questa battaglia ha condotto ad un grande risultato nel CCNL del 19 aprile 2018 del comparto “Istruzione e Ricerca”. Risultato ottenuto grazie alla compattezza di tutte le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il CCNL. Infatti in base all’art. 20 comma 4 del CCNL a tutto il personale AFAM (docenti e TA) non si applicano le norme del D. Lgs. 150/2009 (cosiddetto decreto Brunetta) in tema di “performance” e di “merito e premi” (art. 20 comma 4). Occorre attendere l’emanazione di tutti gli atti applicativi previsti dall’art. 74 comma 4 del citato D. Lgs. 150/09.
Il Decreto Rilancio (DL. 34/20) ha previsto una serie di disposizioni riguardanti il lavoro agile. In particolare l’art. 263 comma 4-bis prevede che le amministrazioni pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della Perfomance previsto dal citato decreto Brunetta (D.Lgs. 150/09 art. 10 comma 1 lett. a). Senonché il Piano della Performance non si applica al personale docente e TA delle istituzioni AFAM. Conseguentemente non si applica nemmeno il POLA e neanche le disposizioni attuative emanate dal Ministero per la pubblica amministrazione.
Per l’AFAM occorre fare riferimento ai vari DPCM, l’ultimo dei quali, citando la norma corretta da applicare, recita testualmente: “Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.” La percentuale minima è il 50% ma nulla impedisce di arrivare fino al 100%. La norma, che riguarda il personale TA, è stata prorogata fino al 31 marzo 2020 dal decreto legge milleproroghe.
Naturalmente riteniamo inderogabile il confronto in tutte le istituzioni con le organizzazioni sindacali.
Ricordiamo, infine, che il fondo di istituto è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale e non per distribuire premi.