Anticipo degli scrutini nel Lazio. Un’interpretazione che mette in difficoltà le scuole

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La circolare emanata dall’USR del Lazio sull’anticipo degli scrutini entro il prossimo 8 giugno, ad avviso delle scriventi sigle sindacali, per l’indebita estensione che opera oltre le fattispecie previste dalla legge, costituisce un errore sotto il profilo giuridico e un gratuito ulteriore aggravio a carico delle istituzioni scolastiche del Lazio, costrette ad anticipare lo svolgimento degli scrutini, anche quando la procedura non coinvolga docenti rientranti nel cosiddetto organico COVID.

Questa è l’interpretazione che proviene dall’USR del Lazio dell’art. 231 bis del Decreto Legge 34/2020, che ha istituito l’organico aggiuntivo, stabilendo, nel contempo, che i relativi contratti avessero fine entro il termine delle lezioni fissato dalle Regioni (8 giugno), e autorizzando gli uffici scolastici regionali a consentire che lo svolgimento degli scrutini fosse anticipato, in modo da cadere entro quella data. È del tutto evidente che l’anticipo degli scrutini di cui si parla sia funzionalmente legato alla durata dei contratti COVID da un rapporto di concausa.

Basta, per rendersene conto, un minimo di lettura sistematica, non filtrata da preoccupazioni di tipo burocratico, che, nel caso di specie, sono del tutto prive di fondamento. Il fatto che tutte le scuole del Lazio che abbiano supplenti in scadenza entro il giorno 8 giugno debbano svolgere necessariamente gli scrutini nei termini suddetti, anche se, come accade a tutte le scuole superiori della Regione, non hanno docenti COVID che vi debbano partecipare, è

  • un provvedimento in controtendenza a quanto si registra in altre regioni (ad esempio, Lombardia);
  • un aggravio per le scuole che debbono coordinare gli impegni di docenti il cui orario è frammentato su diverse istituzioni scolastiche;
  • di fatto, la conclusione largamente anticipata dell’anno scolastico, causa la concomitanza con il ponte di fine mese. La prossima settimana sarà sostanzialmente l’ultima settimana di lezioni, salvo poi andare alla ricerca di “estensioni estive”;
  • un danno per gli studenti che avranno minori opportunità di sottoporsi a valutazione nelle fasi finali dell’anno scolastico. Non è difficile prevedere che l’aver esteso a tutti i casi l’obbligo di effettuare gli scrutini entro il giorno 8 giugno significa che gli studenti avranno un minor numero di valutazioni e che ciò potrà essere fatto valere in una eventuale sede di contenzioso.

Inaccettabile, poi, la fictio iuris per cui i dirigenti potranno chiedere delle deroghe a quanto previsto dall’ufficio, motivando adeguatamente le ragioni della richiesta. Quando sarebbero adeguate le motivazioni per chiedere una fine di anno scolastico vicina alla normalità, nel contesto di un anno che normale non è stato?

Roma, 21 maggio 2021

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA Snals Confsal FGU Gilda Unams

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