Secondo lavoro: ecco le attività compatibili con la professione ATA

attività compatibili professione ATA

Per il personale ATA in cerca di un secondo lavoro non sono poche le difficoltà riscontrate al momento di individuare quali sono le attività compatibili e non con la professione. La FLC CGIL ha redatto una scheda riassuntiva per agevolare la ricerca.

Come individuare le attività compatibili per il personale ATA?

Il principio generale prevede che ciascun dipendente pubblico è tenuto a prestare servizio in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. Alcune eccezioni sono previste per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Va specificato che nel caso di supplenza, non è possibile spezzare l’orario per motivi personali o per motivi di lavoro privato, ma solo per completamento orario, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430.

Cosa comporta la sottoscrizione del contratto, rispetto ad altri rapporti di lavoro?

La sottoscrizione di un contratto nella scuola presuppone la cessazione dei precedenti rapporti di lavoro, sia per l’assunzione in ruolo che per supplenza. È previsto, infatti, il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.), che presuppone che non ci siano situazioni ostative per lo svolgimento dell’impiego proposto.

L’incompatibilità del personale della scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Cosa posso fare se sono un lavoratore part time?

Una deroga all’incompatibilità tra il contratto nella scuola e altri impieghi è prevista per i lavoratori part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

La legge del 23 Dicembre del 1996, n 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, prevede che al personale in part time interessato è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione.

In caso di assunzione di altro lavoro, o variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, è necessario comunicarlo al dirigente scolastico entro 15 giorni.

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