Per il docente in cerca di un secondo lavoro non sono poche le difficoltà riscontrate al momento di individuare quali sono le attività compatibili e non con la professione. La FLC CGIL ha redatto una scheda riassuntiva per agevolare la ricerca.
La giurisprudenza in materia di incompatibilità è vasta e complessa anche perché non esiste un regolamento che riepiloghi le attività compatibili riferite al personale della scuola. Il Testo unico del pubblico impiego indica che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”.
Le condizioni e i criteri in base ai quali possono essere autorizzate le attività compatibili sono:
1. temporaneità e occasionalità dell’incarico – le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo a interferenze nell’impiego;
2. non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento;
3. compatibilità con l’impiego lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
4. attività svolta al di fuori dell’orario di servizio.
In materia di istruzione il Testo Unico segue lo stesso principio di esclusività perseguito anche dalla pubblica amministrazione.
Quali sono le attività compatibili per un docente?
- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato).
- Prestazioni (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero.
- Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore.
- Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita.
- Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa.
- Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
- Partecipazione a società in qualità di semplice socio.
Attività compatibili, ma con autorizzazione preventiva
L’autorizzazione viene concessa a condizione che l’attività non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento.
- Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d’ufficio).
- Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole.
- Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato.
- Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso.
- Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi.
- Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi).
- Incarichi come revisore contabile.
La mancata comunicazione dell’attività può comportare decadenza dall’impiego.
Quali sono le attività incompatibili?
- Lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c’è l’obbligo di comunicazione al Dirigente.
- Cariche in società costituite a fini di lucro.
- Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell’occasionalità e che si configurino come prevalenti.
- Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.
Compatibili con condizionalità
Si tratta di attività compatibili che non superano il 50% dell’orario ordinario, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente. Per esempio:
- Esercizio delle attività commerciali, industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc…) non ammesse in caso di regime a tempo pieno.
- Impiego alle dipendenze di privati.
- Tutte le attività compatibili previste per il lavoratori a tempo pieno.
La mancata comunicazione dell’attività può comportare decadenza dall’impiego.
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La violazione del divieto, la mancata comunicazione, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell’amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall’impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.
Le procedure per l’accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.
- Articolo 53 Decreto L.vo 165/01: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente nota MIUR prot. n.1584 del 29.7.05
- Stralcio Art. 508 – D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297 – INCOMPATIBILITÀ
- Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
- Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
- Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
- Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
- Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
- Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
- L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
- Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
- L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
- Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione. - Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
- Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene affidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
- Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
- Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
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