L’emergenza che il nostro Paese sta fronteggiando da due settimane a seguito della
diffusione del coronavirus (COVID-19) va affrontata nelle sedi scolastiche con il massimo
rigore e il massimo rispetto delle direttive e delle norme contrattuali, al fine di coniugare il
diritto alla salute, il diritto all’istruzione e i fondamentali diritti contrattuali.
La situazione nel Lazio
A seguito dell’emanazione del DPCM del Governo in data 4 marzo 2020, nel Lazio sono
state sospese le attività didattiche fino al 15 marzo e ciò sta comportando la revisione
degli assetti organizzativi nonché un intenso dibattito sulla continuità didattica e sulle
modalità di espletamento del servizio.
In considerazione di numerose segnalazioni a noi giunte di prese di posizioni e scelte
unilaterali da parte di alcuni dirigenti scolastici che vanno oltre le direttive previste dai
DPCM e le norme contrattuali, alla luce delle nuove Linee Guida ufficiali del MI (Nota n.
278 del 06/03/2020 e le ulteriori istruzioni operative dell’8 marzo 2020), si ritiene
opportuno, dal punto di vista sindacale, fornire le seguenti ulteriori indicazioni.
Personale ATA
Chiediamo che venga reso esecutivo per il personale amministrativo e tecnico il lavoro
agile, osservando scrupolosamente le modalità disciplinate dalla Legge 22 maggio 2017
n.81 con particolare attenzione all’articolo 18 e all’articolo 23 che vanno applicati in tutta la
loro interezza.
In applicazione delle predette istruzioni operative dell’8 marzo u.s. occorrerà prevedere
per tutto il personale ATA turnazioni articolate su giorni diversi, in via prioritaria per
coloro che soffrono di patologie gravi, per coloro che hanno figli minori di 14 anni a
carico, per coloro che sono costretti ad avvalersi dei servizi pubblici di trasporto per
raggiungere la sede lavorativa.
Per i collaboratori scolastici in servizio è necessario prevedere Dispositivi di Prevenzione
Individuali previsti dal decreto 81/2008 (sicurezza dei luoghi di lavoro) durante le attività di
pulizia.
Le operazioni di sanificazione non possono essere affidate al personale scolastico, che
non dispone né di competenze tecniche, né di strumenti adeguati, ma debbono essere
commissionate a ditte specializzate, non solo per l’opportuna tutela del personale, ma
anche al fine di perseguire un’efficacia non meramente nominale della sanificazione
stessa.
Il Dirigente, in riferimento alle istruzioni operative dell’8 marzo u.s., “limiterà il servizio alle
ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi, attivando i
contingenti minimi stabiliti nei contratti d’Istituto, ai sensi della Legge 146/90”.
Pertanto, le ferie, recuperi e permessi retribuiti non possono essere imposti d’ufficio, ai
sensi dell’art. 1256 del codice civile.
Inoltre, chiediamo che vengano sospese le attività di ricevimento al pubblico, in aderenza
a quanto già disposto da altri uffici pubblici, comprese le strutture periferiche del MI (vedi
ATP Roma).
Personale Docente
L’eventuale attivazione della didattica a distanza così come indicato nel DPCM dovrà
tenere necessariamente conto delle norme contenute nella già citata Legge 81 (Lavoro
agile), ovvero della necessità da parte delle amministrazioni scolastiche di fornire
adeguati strumenti tecnologici e software ai docenti per poter espletare le procedure in
remoto e altresì attivare assicurazioni antinfortunistiche ad hoc.
Pur riconoscendo come un valore costituzionale la piena fruizione del diritto allo studio
delle studentesse e degli studenti e la necessità di assicurare continuità all’azione
didattica, riteniamo che le modalità pedagogico-didattiche, che attengono alla libertà di
insegnamento, sono scelte dettate principalmente dalla specificità del rapporto docente
discente, dalla varietà e dalla complessità dei contesti, dallo stile educativo e dalle
scelte collegiali delle scuole. Una relazione che, intendiamo sottolinearlo, in quanto
nucleo essenziale della professionalità docente, non può essere sostituita da un
rapporto a distanza.
Pertanto, nell’impossibilità di procedere alla convocazione del Collegio dei docenti, cui
spettano le scelte in materia di programmazione didattica ed educativa, dovrà essere
lasciata ampia facoltà ai docenti di utilizzare le forme e i modi ritenuti più idonei nel
caso in cui si attivassero modalità di didattica a distanza con i propri alunni.
Tenuto conto che il citato DPCM reca un divieto espresso all’art. 1, comma 1, lettera a)
che testualmente recita: “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di
servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al
termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o
congressuale” chiediamo che le convocazioni degli organi collegiali, ricevimento
genitori, riunioni di programmazione e dipartimenti disciplinari vengano subito sospese.
Considerato che il Dirigente Scolastico è il responsabile in materia di tutela della salute
dei lavoratori, come stabilito nel D.M. 382/98 e che costringere numerosi docenti in uno
stesso ambiente contravviene a quanto previsto nel citato DPCM, riteniamo che tali
attività anziché tutelare, mettano a rischio la salute dei docenti e del personale tutto.
Relazioni Sindacali
E’ il caso di sottolineare che tutti gli interventi che coinvolgono il personale devono
comunque essere oggetto di apposita informazione, ed eventuale successivo
confronto se ritenuto necessario, dalle rappresentanze dei lavoratori. Nell’assumere le
misure più idonee ai fini di contemperare la tutela della salute con le esigenze di
funzionamento del servizio, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve
concordare con il RSPP e il Dirigente Scolastico ogni azione di prevenzione dei rischi e
di tutela della salute, eventualmente aggiornando il DVR.
Roma, 9.3.2020
FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA FGU
A. Tatarella C. De Santis S. Pantuso V. Inzirillo A. Guida