COVID 19. Permessi e congedi: modalità di fruizione, i chiarimenti dell’INPS

Su sollecitazione della CGIL l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione di congedi e permessi.

Con messaggio 1621 del 15 aprile 2020l’INPS – a seguito di richieste di precisazioni della CGIL, fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID e dei permessi per assistere familiari in situazione di handicap grave (artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020).

Nel messaggio è confermata la possibilità per il genitore lavoratore dipendente, di cumulare nell’arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con i permessi di cui alla legge 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche fruendoli per lo stesso figlio.

Le diverse prestazioni possono essere fruite contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio. Inoltre, il congedo COVID 19 è fruibile dal genitore anche quando l’altro genitore è:

  • In smart working
  • In malattia
  • In ferie
  • In aspettativa non retribuita
  • Part-time e lavoro intermittente: anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.

A seguito di interventi della CGIL, i dodici giorni di permessi di cui all’art. 24 del DL 18/2020, l’INPS evidenzia che le modalità di fruizione sono riconducibili a quelle dei permessi ex lege 104/92 (tre giorni) e illustra le casistiche:

  • CIG/FIS con sospensione a zero ore: non sono riconosciute le giornate di permesso.
  • CIG/FIS con riduzione di orario: le 12 giornate sono riproporzionate in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, utilizzando l’algoritmo previsto per il part-time verticale.

Inoltre viene chiarito che la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Tuttavia, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Alla presenza di una riduzione di orario l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Infine, il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19.

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