Covid, “Decreto riaperture”: le misure per Università, Ricerca e AFAM

Per il riconoscimento dei diritti di tutto il mondo accademico

Lo scorso 25 marzo 2022 è entrato in vigore il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” che prevede la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.

Il decreto legge, denominato decreto riaperture, introduce importanti novità per i settori dell’Università della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Di seguito una sintesi delle disposizioni più rilevanti.

Norme comuni

Sorveglianza sanitaria eccezionale

La sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del DL 34/20 è prorogata fino 31 dicembre 2022

Lavoro agile

A differenza del settore privato, il decreto non ha prorogato per il settore pubblico le norme che consentono l’attivazione del lavoro agile secondo le modalità semplificate definite nella fase emergenziale. Conseguentemente, in attesa della definizione di norme nel prossimo CCNL, a decorrere dl 1° aprile 2022 il lavoro agile è regolamentato dalle specifiche leggi e decreti vigenti. Per quanto riguarda l’afam occorre inoltre fare riferimento all’accordo su salute e sicurezza del 1° dicembre 2021.

Isolamento e autosorveglianza

Dal 1° aprile 2022

  • alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione;
  • a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è applicato il regime di autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Inoltre vi è l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Le modalità applicative di tali disposizioni sono definite con circolare del Ministero della salute.

Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni

Fino al 15 giugno 2022 permangono le disposizioni che prevedono l’obbligo vaccinale 

  • per i cittadini italiani;
  • per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato;
  • per gli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

L’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori ultracinquantenni comporta la sanzione amministrativa pecuniaria cento euro

Università e AFAM

Obbligo vaccinale

  • fino al 15 giugno 2022 permane per il personale delle università e delle istituzioni AFAM l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19;
  • fino al 30 aprile per accedere al luogo di lavoro il personale delle istituzioni AFAM deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass;
  • nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento;
  • fino al 30 aprile 2022 in assenza del green pass base il personale è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di tale certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L’obbligo vaccinale non sussiste e la vaccinazione può essere omessa o differita, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Attività didattica

Il decreto riaperture non interviene su altre norme relative alla realizzazione dei percorsi formativi.

Pertanto per l’intero anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari sono svolte prioritariamente in presenza (art. 1 comma 1 secondo periodo e comma 7 del DL 111/21).

Studenti

Prorogate fino al 30 aprile 2022 le norme che impongono alle studentesse e agli studenti l’obbligo del possesso del green pass base per poter accedere alle strutture appartenenti alle istituzioni della formazione superiore.

Accesso alle istituzioni della formazione superiore

Prorogate fino al 30 aprile 2022 le norme che impongono l’obbligo del possesso del green pass base a chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Misure minime di sicurezza

Prorogate fino al 30 aprile 2022 le seguenti misure minime di sicurezza

  1. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. Sempre fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche;
  2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  3. è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Enti di Ricerca

Fino al 30 aprile 2022 al personale degli enti di ricerca pubblici ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui tale personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In assenza del green pass base tale personale è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

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