CREA: il direttore interviene nella valutazione dell’attività di ricerca con un giudizio di valore sugli esiti della partecipazione di ricercatori e tecnologi ai bandi del FISR

valutazione bandi FISR

Il direttore generale CREA è intervenuto, con una specifica nota indirizzata ai direttori dei centri di ricerca sui risultati della partecipazione dei ricercatori e tecnologi dell’Ente ai Bandi del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), erogati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Il FISR finanzia “specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma Nazionale delle Ricerche (PNR) e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali”.

Dopo una disamina quantitativa dei risultati della valutazione delle proposte di partecipazione al Bando FISR 2019, la nota della direzione generale conclude con la direttiva seguente: “E’ pertanto indispensabile che i Direttori dei Centri svolgano una rigorosa selezione critica dei progetti presentati dai ricercatori per evitare che la reputazione del CREA possa essere danneggiata dalla insufficiente qualità dei progetti presentati”.

Si tratta di un intervento in contrasto con le norme che regolano le competenze e potestà dei vertici di gestione degli Enti pubblici di ricerca in rapporto alle funzioni di coordinamento e indirizzo scientifico, nonché alla valutazione delle attività di ricerca.

Innanzitutto, l’art. 8 dello Statuto CREA nel definire le funzioni e competenze del direttore generale non contiene alcun riferimento ad un suo ruolo in materia di attività scientifica o di valutazione dell’attività scientifica.

Inoltre, l’art. 6, comma 4, dello Statuto assegna al Consiglio scientifico una specifica responsabilità di “coordinamento e di indirizzo scientifico”. Il riferimento alla Carta europea dei ricercatori, contenuto nel successivo art. 11 dello Statuto, riconosce “l’autonomia dei ricercatori nello svolgimento dell’attività di ricerca, singolarmente o nell’ambito dei diversi gruppi di lavoro e ne valorizza la professionalità nei diversi ambiti scientifici e tecnologici”.

Infine, “nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione […] le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento” (art. 15, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165).

Per quanto riguarda il contenuto sostanziale, di merito, della nota direzionale, è sufficiente osservare che il lavoro dei ricercatori, dei tecnologi, e del personale di supporto tecnico-amministrativo consiste anche nell’individuare idee e proposte progettuali da sottoporre a selezione, indipendemente dall’esito di uno specifico Bando, e non può essere misurato attraverso semplificati criteri di contabilità quantitativa sul numero di finanziamenti ricevuti.

In conclusione, registriamo la nota della direzione generale quale categoria degli “infortuni di esercizio” nella fase di avvio di gestione di un importante e strategico Ente pubblico nazionale di ricerca, come il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

Nel merito attendiamo un opportuno pronunciamento esplicito del commissario straordinario e del consiglio scientifico rivolto alla comunità scientifica CREA.

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