Con la nota 935 del 14 gennaio 2022 il Ministero dell’Istruzione aggiorna sull’applicazione dell’obbligo vaccinale che, a dal 1° febbraio 2022, è esteso anche al personale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ai sensi del decreto legge n. 1/22 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Pertanto da tale data l’obbligo vaccinale costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative in tali istituti.
La nota 935/22 ribadisce che non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
I responsabili degli ITS assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale.
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.
Ricordiamo che il decreto legge 1/22 introduce dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri soggiornanti o comunque presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età dopo l’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022.
L’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori degli ITS ultracinquantenni comporta, a far data dal 1° febbraio 2021, la sanzione amministrativa pecuniaria cento euro (art. 4-sexies comma 2, introdotto dall’art. 1 comma 1 del dl 1/22).
L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Rimangono inalterate le norme per gli studenti e per chiunque acceda alle relative strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività formative, per i quali è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 ossia
- avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
- o effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.
Anche in questo caso l’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero della Salute.
Alla luce di queste disposizioni, gli ITS predispongono un piano esecutivo concernente le modalità di controllo e di verifica dell’obbligo vaccinale del personale e del possesso delle certificazioni verdi da parte degli studenti e di chiunque acceda alle strutture.
Le attività formative continuano ad essere svolte prioritariamente in presenza. A tal fine gli ITS adottano piani organizzativi flessibili assicurando, ove possibile, le specifiche modalità di apprendimento in contesto in favore degli allievi.
Nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, vigenti in materia e già acquisiti presso le proprie strutture durante il periodo emergenziale, le Fondazioni I.T.S. adottano le misure di sicurezza minime previste dalla normativa vigente in materia:
- utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali adibiti ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5.
Pubblichiamo una scheda di sintesi delle disposizioni in vigore in tema di obbligo vaccinale e green pass applicabili agli Istituti Tecnici Superiori.