Ci giungono molte segnalazioni relative a decurtazioni stipendiali per riduzioni orarie fatte dai datori di lavoro in ottemperanza all’ordinanza prefettizia del 28 ottobre scorso che disponeva la chiusura dei servizi educativi e scolastici alle ore 16.00.
Ricordiamo che in virtù degli articoli del codice civile 1218 e 1256 un ordine autoritativo non può causare conseguenze negative per il debitore impossibilitato a effettuare la prestazione (il lavoratore).
Siamo al fianco di tutte quelle lavoratrici e lavoratori che, impossibilitati a effettuare la prestazione lavorativa il 16 ottobre 2021, si sono visti decurtare lo stipendio ed è pronta a intervenire a tutela di tutte e tutti rivendicando la corretta applicazione degli istituti contrattuali presenti nei diversi CCNL che garantiscono tale diritto: art. 35 del CCNL ANINSEI, art. 47 CCNL AGIDAE, art. 59 CCNL FISM.