Il 19 maggio è entrato in vigore il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Schede di lettura DL “Rilancio”.
Il testo del decreto legge è approdato in Parlamento dove dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 18 luglio.
La FLC CGIL, CISL FSUR e UIL Scuola RUA propongono i seguenti emendamenti per il settore degli enti pubblici di ricerca.
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Art. 238 Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca
- Modifica comma 2, per completamento stabilizzazioni negli enti pubblici di ricerca di cui all’art.1 del dlgs 218/16
All’art. 238 comma 2
dopo le parole “comma1” inserire “e per completare i processi di stabilizzazione in corso,”
dopo le parole “per l’assunzione di” sostituire le parole “ricercatori” con “personale di ricerca”
Commento. L’emendamento è finalizzato ad adattare la norma ideata per il sistema universitario ed estesa per analogia agli epr, alle specifiche esigenze di questo settore. Il primo inserimento sottolinea la necessità di continuità tra i percorsi assunzionali in essere e la norma che dispone ulteriori assunzioni. La seconda modifica risponde all’esigenza di dare autonoma facoltà alle amministrazioni di assumere per il miglior funzionamento delle strutture di ricerca, anche personale di laboratorio e di supporto, fondamentale per le attività di ricerca
- Aggiunta del comma 2bis, per il recupero per il personale degli enti pubblici di ricerca di cui all’art.1 del dlgs 218/16 delle norme generali sulla stabilizzazione:
All’art. 3-ter della legge 5 marzo 2020 n. 12 è abrogato il comma 1.
Commento. Si propone l’abrogazione della richiamata norma che esclude il solo personale degli Enti di ricerca dall’estensione del requisito temporale previsto per l’applicazione del comma 1, lettera c), dell’articolo 20 del DLGS 75/2017, che, in virtù di quanto previsto dall’ art. 1bis dalla Legge n°8 del 28 febbraio 2020, è stato prorogato per tutti i dipendenti pubblici dal 31 dicembre del 2017 al 31 dicembre 2020. L’emendamento quindi sana l’anomala e ingiustificata esclusione del personale degli Epr dal beneficio delle norme di stabilizzazione i cui termini erano stati modificati nel così detto decreto milleproroghe. La norma introdotta in modo improprio nel decreto di costituzione del Ministero dell’università e della ricerca è per palesemente di segno contrario rispetto all’evoluzione della disciplina sul lavoro precario negli enti di ricerca, introdotta nel corso degli ultimi anni.
- Aggiunta del comma 5 bis, per l’incremento del fondo ordinario enti pubblici di ricerca di cui all’art.1 del dlgs 218/16
Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca incrementando lo sviluppo della Ricerca di base e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all’art.1 del Dlgs 218/16, con uno stanziamento annuo di 450 milioni di Euro. All’utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell’università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Commento. Occorre incrementare le risorse strutturali in ricerca per recuperare il grave divario con i competitor internazionali. A tal fine è prioritario incrementare i fondi ordinari delle istituzioni di ricerca. La promozione di progetti di ricerca finalizzati, quali i First e i Prin, è un elemento utile, ma non può mutuare il bisogno urgente di ridare ossigeno alle dotazioni finanziarie di base della Ricerca. Le necessità derivate dalla crisi pandemica devono essere considerate un monito per la politica. Rafforzare la ricerca di base i laboratori e le infrastrutture in cui si svolge, dotare i piani di ricerca degli enti, di risorse adeguate così da poter scegliere, in autonomia, la direzione di sviluppo della ricerca deve essere una priorità assoluta per la protezione dei cittadini, per il benessere e il rilancio del Paese. Ricordiamo che tra il 2009 e il 2019 il FOE (quindi il riferimento è limitato ai soli Enti vigilati dal MUR) abbiano perduto circa 250 milioni di risorse ordinarie. Lo stanziamento proposto mira quindi a riportare la dotazione finanziaria degli EPR al livello del 2009, come primo passo per un effettivo loro rilancio. Per altro, quota parte delle risorse, può essere reperita dalle risorse stanziate per l’Agenzia nazionale per la ricerca dalla dal comma 240 dell’art.1 della L 27/12/2019 n°160. L’emendamento intende sanare anche la “dimenticanza” nel DL rilancio del ruolo svolto e dell’incredibile impegno profuso nella gestione dell’emergenza sanitaria dagli Enti di ricerca, tra cui Iss, Cnr, Enea, Istat, Ispra, Inail, etc.
Dopo il comma 5 inserire 5 ter:
Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti pubblici di ricerca, nell’ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l’art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017. Al fine di rendere maggiormente flessibile l’utilizzo dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti pubblici di ricerca, a tutto il personale si applica quanto previsto dall’art.74, comma 4 del Dlgs 27 ottobre 2009 n.150
Commento. Fondamentale proseguire il percorso avviato con il D. lgs. 218/16 rafforzando un quadro normativo specifico, differenziato da quello del resto del pubblico impiego che interessi il settore Ricerca. Le sfide della Ricerca e il contesto europeo in cui si è chiamati al confronto hanno bisogno di ribadire il principio dell’autonomia degli enti. Quindi come primo passo per valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca si propone di dare seguito a quanto previsto nell’intesa del 24 aprile del 2019 rispetto all’impegno assunto dal governo circa un provvedimento per dare flessibilità agli enti di ricerca per quanto attiene la costituzione e utilizzo dei fondi del salario accessorio. Gli Enti di ricerca hanno importanti tratti di specificità rispetto al resto della pubblica amministrazione e la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto non prevedendosi modifiche all’attuale sistema di finanziamento delle università e degli Enti di ricerca, queste istituzioni operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dell’autonomia di bilancio loro riconosciuta dalla vigente normativa. L’applicazione dell’art.64 comma 4 del Dlgs 150/2009 che già si applica al restante personale del comparto istruzione e ricerca e ai ricercatori e tecnologi, consentirebbe un utilizzo delle risorse del salario accessorio maggiormente aderente alle specificità degli EPR, demandando alla contrattazione collettiva nazionale l’utilizzo delle risorse legato alla valutazione e alla valorizzazione del Personale.
Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
- Modifica dell’art.1 comma 1, esplicitazione del ruolo dell l’Istituto Superiore di Sanità.
Sostituire il periodo “I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.”
con
“I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute, anche attraverso le funzioni dell’Istituto Superiore di Sanità, e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.
- Inserire comma 1 bis, per l’aumento del finanziamento ordinario dell’Istituto Superiore di Sanità.
Al fine di promuovere e armonizzare, sulla base delle evidenze tecnico-scientifiche le attività di assistenza territoriale, incluse le attività di prevenzione e promozione della salute estesa ai determinanti ambientali e sociali di salute secondo l’approccio “one-health”, le attività di sorveglianza e di monitoraggio epidemiologici, nonché le attività di supporto alle Regioni e alle province di cui al comma 1, una quota pari all’ 1,4% dell’incremento totale, per l’anno 2020, del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al quarto periodo del comma 11 del presente articolo, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria dell’ISS destinata alle spese correnti per il proprio funzionamento. A partire dal 2021 per garantire all’Istituto la medesima dotazione ordinaria, l’incremento previsto dal presente comma sarà a valere sulle risorse complessivamente a disposizione del Ministero della Salute.
Commento. L’ISS ha compiti istituzionali insostituibili in materia di salute pubblica basati su attività di ricerca, valutazione, controllo e consulenza tecnico-scientifica, e formazione che si avvalgono della compresenza di competenze multidisciplinari, in cui le componenti di ricerca e di controllo sono in stretta connessione tra loro. L’ISS svolge un ruolo nazionale di coordinamento e strettamente connesso agli orientamenti sanitari europei. Tali funzioni vanno rilanciate e devono trovare la giusta collocazione nell’ambito dell’iniziativa del Ministero, nella consapevolezza che il ruolo centrale dell’ISS deve essere anche elemento di coesione e supporto per il sistema sanitario regionale.
L’ISS è l’unico ente scientifico italiano specificamente dedito alla ricerca e all’innovazione nei campi della sanità pubblica e della prevenzione. Si consideri che ad oggi il Fondo Ordinario è in valore assoluto uguale a quello di 10 anni fa (109 milioni di euro) e che sarebbe necessario un incremento di circa 14 milioni di euro per tener conto della sola inflazione intercorsa. Inoltre il finanziamento ordinario non copre neanche gli stipendi del personale di ruolo (113 milioni di euro) e sono i finanziamenti extra-murari a garantirne il funzionamento. Per altro è urgente la necessità di assunzione di nuovo personale.
Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione
- Modifica del comma 4, aumento finanziamento ENEA
All’ultimo paragrafo sostituire “5 milioni di euro ” con “15 milioni di euro”
2. Abrogare commi 5, 6 e 7
Commento. Poco si comprende la ratio posta a sostegno della costituzione di una Fondazione di diritto privato se lo stesso MISE nei mesi precedenti aveva dichiarato di voler costituire un’agenzia per il trasferimento tecnologico in seno all’ENEA riconoscendole, quindi, il merito e l’autorevolezza per svolgere tale attività. L’Enea effettivamente è la realtà che meglio può svolgere tale compito attraverso le proprie strutture che dovranno essere rafforzate.
E’ assolutamente necessario, quindi, incrementare i fondi per finanziare l’ENEA e la sua attività sinergica e complementare, al fine dell’efficace utilizzazione del Fondo per il Trasferimento Tecnologico, per sostenere il potenziale tessuto produttivo e innovativo con evidenti ricadute economiche positive sul sistema paese, ma anche per favorire l’attività di ricerca, nonché il potenziamento delle infrastrutture e delle strumentazioni dei laboratori di ricerca già presenti in ENEA. Esprimiamo inoltre la nostra ferma contrarietà alla costituzione di fondazioni di diritto privato finanziate da risorse pubbliche.
Art. 224 Misure in favore della filiera agroalimentare
Aggiungere comma 6
«Al fine di rafforzare la ricerca agricola e di procedere al superamento del precariato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) è autorizzato al reclutamento di operatori tecnici aventi i requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 o dell’art. 20 d.lgs. 75/17. All’onere derivante dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’art. 265 mediante corrispondente incremento delle risorse assegnate allo stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per il trasferimento agli Enti vigilati».
Commento. Il reclutamento riguarda n. 60 operatori tecnici, corrispondenti alla figura dell’operaio agricolo. La questione del precariato storico degli operai agricoli risale alla mancata stabilizzazione sia mediante D.L. 101/2013 che tramite il d.lgs. 75/17 per queste figure professionali, essenziali per la conduzione dei terreni sperimentali, delle aziende agricole e zootecniche, dei laboratori, delle cantine sperimentali.