Guida alla NASpI – Indennità di disoccupazione

NASPI - Indennità di disoccupazione

Che cos’è la NASpI?

Innanzitutto è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un’indennità mensile di disoccupazione garantita dall’art.1 del decreto legislativo del 4 marzo marzo 2015, n°22.

Chi può richiedere l’indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione spetta a tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente la propria occupazione, tra cui:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

N.B: Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.

Cos’è il rapporto mutualistico?

I soci di una cooperativa si pongono l’obiettivo di crescere insieme, aiutandosi a vicenda per ottenere qualcosa che altrimenti non potrebbero raggiungere da soli; condizioni di lavoro migliori, prezzi migliori per i servizi, costo minore per l’acquisto di attrezzature e materiale

Chi non può richiedere l’indennità di disoccupazione

Non possono richiederla, invece:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Requisiti per richiedere la NASpI

I requisiti richiesti unitamente per accedere alla NASpI sono:

Stato di disoccupazione involontario

Si considerano disoccupati tutti coloro che hanno perso involontariamente la propria occupazione lavorativa e che abbiano dichiarato sul sito dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) la propria disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa e alla partecipazione a interventi volti a promuovere e favorire l’occupazione (inserimento/reinserimento lavorativo) e l’occupabilità (migliore spendibilità del profilo della persona e maggiore vicinanza al mercato del lavoro) di chi cerca lavoro. Questa dichiarazione (DID), può essere fatta sul sito dell’ANPAL accedendo all’apposita sezione: una volta effettuata la sopracitata dichiarazione, si può procedere alla domanda per la NASpI. Nelle due settimane successive alla presentazione della domanda, il richiedente dovrà recarsi al Centro per l’Impiego più vicino a casa sua per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti al periodo di disoccupazione.
Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, o non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Per l’ottimizzazione del requisito contributivo, si possono considerare anche:

  • i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro dipendente;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non si possono considerare, invece, i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore, che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 300/1970;
  • lavoro all’estero presso stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i periodi non utili devono essere neutralizzati, causando l’ampliamento del quadriennio di riferimento.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con indennità di responsabilità e tutti quelli inseriti in forme di riqualificazione professionale: i periodi di disponibilità e/o di riqualificazione professionale non possono essere utilizzati per calcolare il requisito contributivo.

Cos’è il contratto di somministrazione? 

Permette ad un “utilizzatore” di rivolgersi ad un “somministratore” per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.

Requisito lavorativo: occorrono almeno 30 giorni di lavoro effettivo (la presenza al lavoro deve essere verificabile, aldilà dell’orario svolto) nell’anno precedente al periodo di disoccupazione. Il requisito è soddisfatto qualora siano raggiunte almeno 5 settimane di lavoro effettivo.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari il calcolo sarà effettuato prendendo come riferimento la presenza di cinque settimane di contribuzione di sei giorni l’una (30 giornate di lavoro).
Le settimane accreditate nel trimestre solare si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendole per 24: ad esempio 96 ore lavorate/24= 4 settimane di contribuzione.

Per le categorie di lavoratori per cui non è possibile risalire alle effettive ore di lavoro svolte (ad esempio i lavoratori a domicilio), il requisito sarà soddisfatto qualora siano dimostrabili 5 settimane di lavoro svolto nell’anno precedente alla disoccupazione.

Alcuni eventi però possono allungare il periodo di 12 mesi nel quale ricercare le 30 giornate lavorative; i casi sono:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore, che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché, all’inizio dell’astensione, risulti già versata o dovuta contribuzione;
  • periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore, in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali, prevista dall’articolo 31 della legge n. 300 del 1970;
  • periodi di lavoro all’estero presso stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Calcolo dell’indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno.
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno.

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni: ai fini del calcolo della durata non sono conteggiati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.

La misura della prestazione è:

  • pari al 75% della retribuzione media mensile se la retribuzione è inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
  • pari al 75% dell’importo stabilito più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile lorda se la retribuzione media mensile imponibile è superiore all’importo stabilito anno per anno.

L’importo dell’indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito pari a 4800 euro (riduzione 80%);
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore a 8000 euro (riduzione 80%);
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti con diritto alla indennità di disoccupazione e se il reddito percepito corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore a 8000 euro (riduzione 80%);
  • se il soggetto percettore dell’indennità svolge attività di lavoro accessorio con reddito annuo previsto tra 3.000 e 7.000 euro (riduzione 80%);
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, se il reddito prodotto permette il mantenimento dello stato di disoccupazione a condizione che chi lo percepisce comunichi all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda (riduzione 80%).

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione;
  • nuova occupazione;
  • mancata comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.

La prestazione decade se:

  • si perde lo stato di disoccupazione;
  • si inizia un’attività di lavoro subordinato, senza comunicarlo all’INPS;
  • non si comunica entro un mese dalla domanda della NASpI il reddito che deriva da un lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI.
  • inizia un’attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall’art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l’Impiego.

Quando e come fare la domanda per l’indennità di disoccupazione

La domanda deve essere presentata all’INPS solo in via telematica entro 68 giorni:

  • dalla data di cessazione dell’ultima occupazione;
  • dalla fine del periodo di maternità indennizzato;
  • dalla fine del periodo di malattia indennizzato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Vista la complessità delle novità introdotte è possibile rivolgersi a una delle nostre sedi di consulenza per ulteriori chiarimenti rispetto ai requisiti mentre per ricevere supporto alla compilazione della domanda è possibile contattare o raggiungere le sedi INCA CGIL a Roma e nel Lazio.

Fonti:
INPS
Gazzetta Ufficiale
ANPAL

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