A seguito della tardiva (solo nel 2018) stabilizzazione degli ex Co.Co.Co transitati come Assistenti Amministrativi nei ruoli dello Stato, la FLC CGIL Roma e Lazio, per mezzo del suo Ufficio Legale e con l’ausilio dell’Avv. Francesco Americo ha avviato un ricorso al Giudice, tendente a dimostrare come il lavoro con continuità svolto per molti anni dai CoCoCo fosse al contrario, fin dall’origine, un lavoro subordinato che penalizzava gravemente il lavoratore sul piano salariale e delle tutele giuridiche.
Sostanzialmente il contenzioso (con tanto di produzione di conteggi analitici) chiedeva il riconoscimento del diritto al normale stipendio spettante all’Assistente Amministrativo (stipendio base, tredicesima, CIA, ecc), in sostituzione dell’importo di gran lunga inferiore percepito come compenso in qualità di collaboratore.
Nel caso in esame il lavoratore, iscritto alla FLC CGIL, ha svolto incarichi co.co.co., ma praticamente svolgendo le mansioni tipiche di un Assistente Amministrativo full time, sin dal 2001 e fino al 2018.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro con la sentenza n. 8037/2022 del 5.10.2022 ha riconosciuto in pieno le richieste avanzate, accertando che “nel periodo dal 1/07/2001 al 31.8.2018, si è costituto un rapporto di lavoro subordinato a termine, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti”.
Per l’effetto “condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 69.284,06, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali, oltre all’accantonamento del TFR medio tempore maturato ed agli interessi come per legge; condanna il Ministero convenuto ad inquadrare il ricorrente nella 3^ fascia stipendiale”.
Tale somma è stata prontamente quantificata dal giudice, grazie al conteggio analitico elaborato dall’Ufficio Legale FLC CGIL di Roma e del Lazio, ed allegato al ricorso.
Esprimiamo, assieme al lavoratore da noi rappresentato, grandissima soddisfazione per la pronuncia che si contraddistingue per lampante chiarezza espositiva e linearità della costruzione argomentativa che ha portato alla sentenza.
È stata fatta finalmente giustizia, con una netta sanzione giudiziale rispetto all’illegittimo ricorso a contratti atipici nella scuola pubblica, in particolar modo quando tale inquadramento nasconde un rapporto di lavoro, che per mansioni, compiti e articolazione di orario e modalità di lavoro, è del tutto assimilabile a lavoro regolarmente contrattualizzato.
Tale artificio ha celato infatti il mero presupposto per sottopagare il lavoratore, con sottrazione di innumerevoli diritti e tutele derivanti dai CCNL e dalla legge. La nostra è una battaglia contro le discriminazioni contrattuali e stipendiali e continueremo a portarla avanti dentro le sedi contrattuali, con le mobilitazioni e quando necessario dentro le aule di tribunale.
Qui le informazioni sul ricorso in oggetto, per il quale le adesioni sono sempre aperte.