Il 1° aprile scorso è entrato in vigore il decreto legge 44/21 concernente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Il provvedimento proroga fino al 30 aprile 2021 le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (a questo link l’analisi della FLC CGIL) salvo le specificazioni previste dallo stesso decreto legge 44/21. Alla data del 6 aprile, la regione Lazio si classifica in zona arancione.
Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Unificazione zone gialla e arancione
Dal 7 al 30 aprile alle regioni e province autonome che si collocano nella cosiddetta zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione. Il Consiglio dei ministri con specifica deliberazione può:
- stabilire deroghe alla “unificazione” delle zone gialla e arancione
- modificare le misure stabilite dal DPCM in vigore in quel momento.
La delibera del Consiglio dei Ministri è adottata in ragione:
- dell’andamento dell’epidemia;
- dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili.
Spostamenti
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome collocate in zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nelle zone rosse.
Per quanto non previsto dal decreto legge si applicano le disposizioni stabilite dal DPCM del 2 marzo 2021.
Attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
Zone gialla e arancione
Dal 7 al 30 aprile 2021 l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi integralmente in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza. È comunque possibile svolgere attività in presenza:
- qualora sia necessario l’uso di laboratori
- in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Concorsi e protocolli di sicurezza
A decorrere dal 3 maggio 2021 sarà consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico costituito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici
Per i concorsi che sono banditi successivamente all’entrata in vigore del decreto legge 44/21 le prove si svolgeranno secondo le seguenti modalità semplificate garantendo comunque il profilo comparativo delle stesse:
- nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, sarà previsto l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale. Fino al permanere dello stato di emergenza è possibile non effettuare la prova orale;
- le prove dovranno prevedere l’utilizzo di strumenti informatici e digitali;
- la prova orale potrà svolgersi facoltativamente in videoconferenza;
- l’accesso alle prove sarà preceduto da una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione;
- i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale
- le amministrazioni pubbliche possono prevedere, in ragione del numero dei partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate;
- le amministrazioni pubbliche possono prevedere, in ragione del numero dei partecipanti, la non contestualità delle prove assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
Svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici: disposizioni transitorie
Fino al termine dello stato di emergenza, per i concorsi i cui bandi siano stati pubblicati prima del 1° aprile 2021 e qualora non sia stata svolta alcuna attività, le amministrazioni pubbliche:
- prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali
- possono prevedere in ragione del numero dei partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e la non contestualità delle prove
Le amministrazioni possono, inoltre, prevedere che:
- l’accesso alle prove sia preceduto da una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione
- i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, concorrano alla formazione del punteggio finale.
Nel caso di adozione di tali misure le amministrazioni devono:
- dare tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando
- riaprire i termini di partecipazione.
Solo nel caso di procedurale concorsuali relative al reclutamento di personale non dirigenziale è possibile prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
Le procedure sopra descritte si applicano anche per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono stati comunque pubblicati prima del 1° aprile 2021, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione. Nel caso si procedure in corso di svolgimento resta ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni sui concorsi pubblici si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs 165/01. Le stesse disposizioni non si applicano per il reclutamento del personale in regime di diritto pubblico (art. 3 del DLgs 165/01).