Le FAQ del Fondo Scuola Espero

Fondo Espero: la sua importanza, il nostro impegno

COSA E’ ESPERO?

1. Cos’è ESPERO? 
È il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori del comparto Scuola, pubblica e privata, e AFAM. 

2. Cos’è un Fondo Pensione complementare contrattuale? 
È un Fondo che eroga una pensione complementare ai lavoratori associati che si aggiunge a quella pubblica/obbligatoria. Il Fondo è isti­tuito mediante il contratto collettivo nazionale. 

3. ESPERO ha scopo di lucro? 
No. Tutti i guadagni conseguiti dal Fondo attraverso gli investimenti sono distribuiti ai singoli lavoratori aderenti. 

4. Cosa significa che il Fondo è a capitalizzazione individuale? 
Ciascun lavoratore ha una propria posizione individuale nel Fondo, presso la quale confluiscono i versamenti e gli interessi maturati. 

5. Come funziona ESPERO? 
ESPERO, come tutti i Fondi pensione complementari, è amministrato pariteticamente dagli associati (lavoratori e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche) 

6. Chi investe i capitali versati al Fondo? 
I contributi versati al Fondo saranno gestiti da società specializzate abilitate dalla leg­ge. 

7. Quali sono le prestazioni del Fondo? 
Al momento del pensionamento il lavoratore socio potrà scegliere tra avere una ren­dita vitalizia oppure prelevare l’intero capitale oppure un mix tra rendita e capitale. 

8. I lavoratori hanno l’obbligo di aderire a ESPERO? 
No. L’adesione ai Fondi pensione contrattuali è volontaria. 


COME SI ADERISCE A ESPERO?

9. Quali lavoratori possono aderire a ESPERO? 
Possono aderire volontariamente al Fondo tutti i dipendenti delle scuole pubbliche e private e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica: 
– a tempo indeterminato
– a tempo determinato 
– di formazione lavoro 
– part-time a tempo indeterminato
– tempo determinato purché l’adesione avvenga 3 mesi prima della scadenza del contratto.

10. Un lavoratore che ha una o più assicurazioni vita privata individuale può aderire al Fondo? 
Si e continua a beneficiare della detrazioni d’imposta sulla polizza individuale.(dall’1/1/2001, per il futuro, sulla base delle regole previste dal Dlg n.47/2000) 

11. Come ci si iscrive a ESPERO? 
In modo volontario, mediante sottoscrizione di una apposita domanda di adesione on line, anche attraverso il portale NoiPA. 

12. Dove posso rivolgermi per avere informazioni su ESPERO?

Per avere informazioni su ESPERO, basta rivolgersi:

  • allo stesso fondo pensione ESPERO
  • alle organizzazioni sindacali

13. Se mi iscrivo ad ESPERO la Pensione pubblica/obbligatoria si riduce?

No, il contributo versato dal lavoratore è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali, mentre non incide sulla base retributiva utile al calcolo della contribuzione previdenziale, quindi non comporta alcuna riduzione della pensione pubblica.


LA CONTRIBUZIONE AL FONDO

14. In cosa si differenziano l’Indennità di Buonuscita (IBU o TFS) e il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)?

L’indennità di buonuscita (IBU) si differenzia dal trattamento di fine rapporto (TFR) perché viene calcolata sull’80% dell’ultima retribuzione utile moltiplicata per gli anni di servizio.
Il TFR, invece, corrisponde all’accantonamento di una quota del salario corrisposto (6,91%), calcolata sul 100% della retribuzione utile, e rivalutato, anno dopo anno, sulla base del 75% del tasso d’inflazione più un 1,5% fisso.
Ci sono, inoltre, alcune differenze rispetto al trattamento fiscale delle prestazioni.

15. Qual è il trattamento fiscale dell’IBU e del TFR?

Nel caso dell’IBU, l‘importo maturato viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04%, determinato reddito di riferimento, detratto un importo pari a € 309,87 per ogni anno di servizio utile, e quindi applicata l’aliquota media di riferimento.

Il TFR, invece, viene tassato in due fasi:

  • durante la fase di accantonamento le rivalutazioni vengono sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota del 17% (fino al 31.12.2013 l’aliquota di tassazione era dell’11%).
  • in fase di erogazione della prestazione, invece, il montante relativo alle rivalutazioni non sarà soggetto ad alcuna tassazione, mentre quello relativo agli accantonamenti verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota media delle ultime cinque annualità d’imposta

16. Posso passare al TFR senza iscrivermi ad ESPERO?

No, il passaggio dalla IBU al TFR è possibile solo per i lavoratori che aderiscono al fondo pensione. Infatti, la possibilità, prevista dall’art. 59, comma 56, della legge 449/1997, di “richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto” avviene, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del DPCM 20 dicembre 1999, mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (TFR).

17. Posso iscrivermi ad ESPERO senza passare al TFR?

No, il TFR è determinante per il finanziamento della pensione complementare e per godere dei benefici fiscali.
La contribuzione al fondo pensione negoziale comprende, oltre al contributo del lavoratore e del datore di lavoro anche il TFR nella sua totalità o in parte a seconda che il lavoratore interessato sia stato assunto successivamente al 31 dicembre 2000 o che a tale data fosse già in servizio.

18. Come è costituto il versamento al Fondo? 
Il versamento complessivo ad ESPERO è costituito dal contributo dell’azienda, da quello del lavoratore e da una quota del Tfr. 

19. Quant’è il contributo a carico delle aziende? 
Il contributo a carico delle aziende, definito dal contratto nazionale, è pari all’1% del­la retribuzione utile al calcolo del Tfr. 

20. Quant’è il contributo del singolo lavoratore? 
Il singolo lavoratore versa l’1% della propria retribuzione utile al calcolo del Tfr. 

21. Quant’è la quota di trattamento di fine rapporto (Tfr) che viene versata a ESPERO? 
La quota del Tfr che viene versata ad ESPERO è totale per coloro che sono stati assunti dopo il 31.12.2000 o sono lavoratori a tempo determinato.
Mentre per coloro che erano stati assunti già prima dell’01.01.2001 la quota del Tfr è pari al 28,94% della quota TFR del 6,91% (pari al 2% del reddito di riferimento del TFR). Ad essi però si aggiunge i 3/5 del contributo dell’Opera previdenziale che è pari all’1,5% calcolato sull’80% della base di calcolo e che quindi corrisponde all’1,2% della retribuzione.

22. Si può versare la quota in cifra fissa? 
No. La legge prescrive che la contribuzione deve essere espressa in percentuale sulla retribuzione. 

23. Individualmente si può scegliere di aumentare la propria quota di contribuzione? 
Si. In modo specifico è possibile aggiungere un versamento volontario mensile (espresso in percentuale) tale da non oltrepassare il limite di deducibilità (5164,57€).

24. Se decidessi di versare una quota aggiuntiva, il mio datore di lavoro sarebbe tenuto a fare altrettanto?

No. L’eventuale decisione di versare più di quanto stabilito dal contratto di lavoro vincolerebbe solo il lavoratore. Il datore di lavoro è, invece, obbligato a versare ad ESPERO quanto stabilito contrattualmente.

25. Quando è possibile aumentare la propria quota di contribuzione al Fondo?  
Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione.

26. Ci possono essere altre spese per chi aderisce a ESPERO?

Si. Il lavoratore che aderisce ad ESPERO è tenuto a contribuire alle spese di gestione del Fondo.

27. Quali sono le spese di gestione?

All’atto dell’adesione ad ESPERO è dovuta al lavoratore una “quota di iscrizione”, pari a 2,58 €, destinata a far fronte alle spese di gestione amministrativa di ESPERO e gravante sul complesso della contribuzione. Detta quota associativa, stabilita annualmente dal C.d.A., non può comunque, eccedere lo 0,12% della retribuzione annua utile per il calcolo della contribuzione: attualmente è fissata allo 0,007%..
I costi della gestione finanziaria e della banca depositaria gravano direttamente sul patrimonio del fondo.

28. Chi è stato assunto dopo il 31.12.2000 o ha un contratto a tempo determinato può chiedere che gli sia versato solo una par­te del Tfr? 
No. È obbligatorio, in caso di adesione al Fondo, versare tutto il Tfr a par­tire dal giorno di adesione al Fondo. 

29. Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, che cosa succede al capitale? 
Il lavoratore non è tenuto a versare nuova contribuzione ed il capitale accantonato continua a rivalutarsi. 

30. Con quale periodicità sono versati i contributi ad ESPERO? 
Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto mensilmente dallo stipendio. Ogni me­se è quindi previsto il suo versamento a ESPERO, assieme al contributo a carico dell’a­zienda ed alla quota di Tfr. 

31. Se un lavoratore socio cessa il rapporto di lavoro, mantenendo la sua posizione nel Fondo, può continuare a contribuire individualmente? 
No. Non è possibile in quanto la contribuzione è vincolata all’esistenza di un obbligo contrattuale e alla titolarità del posto di lavoro. 

32. C’è la possibilità di sospendere la contribuzione al Fondo? 
Si, è consentito sospendere la contribuzione a ESPERO ed in seguito è possibile riattivarla. 
Ovviamente tale facoltà comporta la cessazione del contributo a carico della scuola ma non sono sospese le quote di Tfr destinate al Fondo e contabilizzate l’INPS.

33. Cosa succede al lavoratore in caso di mobilità?
Nel caso in cui il lavoratore lasci il suo posto di lavoro per un altro potrà utilizzare una delle seguenti alternative:
– trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione contrattuale di riferimento (ove esistesse) della nuova realtà lavorativa, senza essere soggetto a tassazione;
– trasferire il montante maturato in un’altra forma pensionistica senza essere soggetto a tassazione;
– riscattare la propria posizione individuale.

34. Cosa accade quando il contratto a tempo determinato scade?

Quando il contratto giungerà alla scadenza il lavoratore potrà:

  • rimanere iscritto ad ESPERO, pur in assenza di contribuzione, che verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro;
  • trasferire il montante maturato in un’altra forma pensionistica senza essere soggetto a tassazione;
  • riscattare la posizione maturata

35 Il lavoratore può avere un anticipo dal fondo? 
Dopo 8 anni di iscrizione a ESPERO, il lavoratore ha diritto di richiedere un anticipo, in caso di acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, e di spese sostenute durante la fruizione di congedi per la formazione continua. 
L’anticipo va richiesto al Fondo per la quota di sua competenza (contributi dell’Amministrazione, contributi del dipendente, rivalutazioni). 

36. In caso di morte del lavoratore prima del pensionamento, a chi va il capitale accantonato nella posizione individuale? 
In caso di morte dell’iscritto in attività di servizio la posizione individuale maturata presso ESPERO è riscattata (in ordine gerarchico):

  • dal coniuge
  • in mancanza del coniuge, dai figli in parti uguali
  • in mancanza dei figli, dai genitori se a carico dell’iscritto
  • in mancanza dei genitori, dal beneficiario designato dall’iscritto
  • in assenza anche del beneficiario designato, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

37. Posso recedere dall’iscrizione ad ESPERO?

No. In costanza dei requisiti di partecipazione ad ESPERO non è possibile recedere dall’iscrizione né richiedere il riscatto della posizione maturata.

38. In costanza di rapporto di lavoro posso trasferire la posizione maturata presso ESPERO?

Trascorsi tre anni dall’adesione a Espero l’iscritto al fondo può decidere di trasferire il montante maturato in un’altra forma pensionistica senza essere soggetto a tassazione.
In questo caso si perde il diritto al contributo del datore di lavoro, al versamento del TFR e all’eventuale quota aggiuntiva dell’1,5% relativa al recupero dell’opera di previdenza.


LE PRESTAZIONI DI ESPERO

39. Che cosa eroga il Fondo al momento del pensionamento? 
Quando il lavoratore socio raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzia­nità ha diritto a prestazioni pensionistiche, secondo quanto accantonato nella posizione in­dividuale (contributi del lavoratore, contributi dell’azienda, Tfr e interessi). 

40. Com’è liquidata la prestazione pensionistica? 
Il pensionato può scegliere tra 5 forme di liquidazione:

  • Rendita vitalizia semplice;
  • Rendita reversibile;
  • Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
  • Rendita con restituzione del capitale residuo;
  • Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza.

41. Cos’è la prestazione pensionistica di vecchiaia?
E’ la prestazione in forma di pensione che si consegue al compimento dell’età pensionabile (di norma 67 anni, ma anche 65 anni con il perfezionamento del diritto alla pensione Anticipata) avendo però maturato almeno 5 anni di appartenenza al Fondo.

42. E se un lavoratore raggiunge il pensionamento prima di avere raggiunto i requisiti di anzianità di iscrizione al Fondo? 
In questo caso il lavoratore ha diritto a riscuotere dal Fondo l’intera prestazione sot­to forma di capitale. 

43. I lavoratori prossimi alla pensione hanno convenienza a iscriversi a ESPERO? 
Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi ad un Fondo di pensione complementare contrattuale, in quanto solo così potranno usufruire del contributo dell’azienda e dei vantaggi contributivi e fiscali. 

44. A quanto ammonterà la rendita vitalizia? 
La rendita vitalizia (pensione complementare) è legata all’ammontare del capitale complessivo maturato ed all’aspettativa di vita (sesso, età, eventuale reversibilità) del lavora­tore al momento del pensionamento. 

45. Chi eroga la rendita vitalizia? 
La rendita non è erogata direttamente dal Fondo, ma da soggetti abilitati, convenzio­nati con ESPERO (società di gestione) in quanto il capitale deve essere investito per garantire la rendita: attualmente Assicurazioni Generali S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A. 

46. La rendita può essere reversibile? 
Si. Il lavoratore può richiedere che la pensione com­plementare sia reversibile a favore di una persona da lui designata. 

47. In caso di morte del lavoratore socio che sta usufruendo della rendita cosa succede? 
Dipende dal tipo di rendita: se era reversibile continuerà ad essere erogata al benefi­ciario superstite. 

48. La rendita si rivaluta nel tempo? 
Si, essa è rivalutata di anno in anno sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione speciale curata dal soggetto, a cui è stata affidata l’organizzazione della rendita. 

49. In caso di sospensione del rapporto di lavoro, quei periodi sono da considerarsi a tutti gli effetti iscrizione al Fondo, ai fini delle prestazioni? 
I periodi di sospensione sono validi al fine della maturazione dell’anzianità di iscri­zione al Fondo. 

50. Cosa succede in caso di morte dell’iscritto dopo il pensionamento?

In questo caso dipenderà dalle scelte che avrà fatto al momento del pensionamento.
Qualora avesse deciso di rendere reversibile la rendita, la stessa verrà corrisposta alla persona da lui designata.
Se, invece, avesse scelto di non rendere reversibile la sua rendita, dopo la sua morte non sarà corrisposta alcuna prestazione.


LA TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI

51. è prevista una particolare normativa per la tassazione dei contributi e delle prestazioni? 
Si.

52. Il versamento a carico del lavoratore comporta la riduzione proporzionale della pensione pubblica? 
No. Il contributo a carico del lavoratore non comporta nessuna riduzione della sua pensione pubblica. 

53. Cos’è l’aliquota marginale? 
È l’aliquota massima che è raggiunta dal proprio reddito imponibile fiscale annuo: at­tualmente sino a 15.000,00 € è il 23%, da 15.000,01 € a 28.000,00 il 27%, da 28.000,01 € a 55.000,00 il 38%, da 55.000,01 € a 75.000,00 il 41%, oltre i 75.000,00 € il 43%. 

54. Com’è trattato fiscalmente il contributo al Fondo a carico del lavoratore? 

I contributi versati dal datore ad ESPERO, cumulati con quelli dovuti dal suo datore di lavoro, sono deducibili dal reddito del lavoratore imponibile ai fini fiscali entro il limite di 5164,57€ annui.
Il risparmio fiscale conseguente varia in funzione della propria aliquota marginale IRPEF.

55. Qualora i contributi versati superino i limiti per la deducibilità cosa accade?

Se l’importo complessivo dei contributi versati dovesse superare i limiti di deducibilità, sarebbero soggetti a tassazione ordinaria all’aliquota marginale IRPEF relativa allo scaglione d’imposta in cui è compreso il reddito del lavoratore interessato. Il beneficio fiscale, però, non verrà annullato ma semplicemente traslato nel tempo. Infatti, al momento dell’erogazione della prestazione gli importi eventualmente non dedotti non saranno assoggettati ad alcuna impostazione fiscale.

56. Per recuperare l’aliquota marginale sui contributi versati al Fondo, il lavoratore deve fare la dichiarazione dei redditi? 
No. Il lavoratore non deve compilare il mod. 730 o modello unico, perché è la Ragioneria Territoriale dello Stato ovvero la Scuola ad occuparsi dell’abbattimento fiscale direttamente in busta paga mese per mese. 

57. I versamenti del lavoratore sono prelevati dal lordo o dal netto della retribuzione? 
Dall’imponibile fiscale, cioè dal lordo Irpef. 

58. La quota di tfr, trasferita dall’azienda al Fondo, è assoggettata a tassazione? 
No. L’eventuale tassazione avverrà solamente al momento della riscossione. 

59. Se il lavoratore ha già una posizione assicurativa individuale, ai fini della tassazione, i versamenti ai due fondi sono cumulabili o rimangono separati? 
Rimangono separati. 
I versamenti a ESPERO sono esenti da IRPEF mentre quelli ad assicurazioni private danno diritto attualmente ad una detrazione fiscale. 

60. Il capitale ritirato ai fini della tassazione è cumulabile con altri redditi? 
No. In caso di pagamento di tutto o in parte del maturato sotto forma di capitale, la quota relativa ai versamenti dei lavoratori è esente da tassazione. La parte restante (quote aziendali, Tfr e interessi maturati) è soggetta a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri utilizzati per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR. 
In caso di dimissioni volontarie senta diritto a pensione, l’eventuale riscossione del fondo comporta la tassazione ordinaria.

61. Qual è il trattamento fiscale?
Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 01.01.2018 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali e, quindi, ad una aliquota del 9%.
Se il riscatto della posizione è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle previste dall’art. 14, commi 2 e 3, del Decreto lgs. 252/2005 (i quali prevedono, quali cause di riscatto, l’inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), allora la tassazione è del 23%.

62. I rendimenti sono soggetti ad imposizione fiscale?
Si. I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

63. Qual è il trattamento fiscale dell’anticipazione?
Se la richiesta di anticipazione riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.

64. La rendita è reversibile?

La rendita può essere resa reversibile solo a seguito di specifica richiesta dell’interessato al momento del pensionamento.
L’importo della rendita, per il titolare e per l’eventuale beneficiario della reversibilità, sarà il frutto di un calcolo attuariale basato sull’attesa di vita del beneficiario più giovane.

65. La rendita è rivalutabile?

La rendita aumenterà di anno in anno in base al rendimento ottenuto dalla gestione speciale della compagnia di assicurazione a cui il fondo avrà affidato, sulla base di apposita convenzione, la gestione delle rendite.

66. Anche le rivalutazioni della rendita sono tassate?

Si. Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 12,5%.


L’ELEZIONE DEGLI ORGANISMI E LA GESTIONE DI ESPERO

67. Quali sono gli organismi di ESPERO? 
L’amministrazione di ESPERO è affidata a organismi paritetici tra lavoratori e imprese, i cui componenti sono eletti dagli associati e restano in carica 3 anni. 
L’Assemblea dei rappresentanti degli associati, composta da 60 componenti 
Il Consiglio di Amministrazione, composto di 12 componenti 
Il Presidente e il vicepresidente 
Il  Collegio dei Revisori Contabili

68. Cosa significa “organismi paritetici tra lavoratori e imprese”? 
Gli organismi dirigenti di ESPERO sono eletti per il 50% dai lavoratori associati e per il 50% dalle amministrazioni datoriali. 

69 Quali sono i compiti dell’Assemblea? 
L’Assemblea:

  • elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina il loro compenso;
  • elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili e determina il loro compenso;
  • esercita azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • determina la quota percentuale delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell’attività del Fondo;
  • delibera in merito alla scelta della società di revisione contabile;
  • delibera sull’attivazione di convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente o premorienza.

In seduta straordinaria:

  • modifica lo statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo.

70. Chi ha diritto a eleggere i componenti dell’Assemblea? 
Hanno diritto al voto tutti gli associati che sono in regola con il versamento dei contributi alla data di indizione delle elezioni. 

71. Quali sono i compiti del Consiglio di Amministrazione? 
Il Consiglio di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente e cura la gestione del Fondo. 

72. Chi amministra i capitali e gli investimenti del Fondo? 
Il  capitale del Fondo si trova presso una Banca Depositaria e gli investimenti sono ge­stiti da una o più soggetti gestori abilitati, secondo gli indirizzi del C.d.A. di ESPERO.

73. Quali sono i compiti della Banca Depositaria? 
Incassa i contributi (lavoratori, imprese e Tfr), tiene in deposito e certifica il patrimo­nio del Fondo, autorizza i gestori alle operazioni di investimento sulla base delle indica­zioni del C.d.A. e risponde al Fondo anche patrimonialmente, per le eventuali inadem­pienze. 

74. E i compiti dei gestori? 
I gestori, scelti tra Assicurazioni, Banche, SIM, Gestori di Fondi Comuni di Investi­mento, eseguono le operazioni di investimento, indicate dal C.d.A. e nei limiti di legge. 

75. Le spese di gestione rimarranno invariate o aumenteranno? 
Quelle previste rappresentano il tetto massimo: le oscillazioni dovranno stare entro ta­le limite. 

76. Per gli investimenti quali sono i criteri che ispirano il Fondo? 
Il Fondo si ispira a criteri di etica, trasparenza, diversificazione del rischio, ottimizzazione dei rendimenti e contenimento dei costi. 

77. Se la Banca Depositaria fallisce che cosa succede? 
Il patrimonio del Fondo è solo depositato presso la Banca Depositaria, ma la stessa non può utilizzarlo, quindi non esiste il pericolo di perdita derivante da un fallimento. 

78. Se un gestore fallisce cosa succede? 
Il patrimonio del Fondo è presso la Banca Depositaria, quindi non esiste pericolo di fallimento. 

79. Il capitale del Fondo può essere messo a rischio dagli investimenti? 
Solo nei limiti di legge che tendono a garantire il capitale. 

80. Il Fondo può fallire? 
No. ESPERO non può fallire perché è gestito in base alla tecnica della capitalizzazione che comporta l’erogazione delle prestazioni esclusivamente nei limiti della consistenza del patrimonio in gestione. Non è quindi possibile che si verifichino squilibri gestionali per quanto riguarda il patrimonio destinato alle prestazioni. Lo stesso legislatore ha escluso qualunque procedura fallimentare.

81. Il Fondo attiverà ha più linee di investimento? 
Si. Il fondo ha una linea di investimento bilanciata (CRESCITA) e una linea di investimento garantita (GRAZANZIA).
Gli investimenti del comparto CRESCITA si pongono l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito nella misura del 2% di incremento del valore oltre l’inflazione in un orizzonte temporale di medio periodo. Gli investimenti del comparto CRESCITA si pongono l’obiettivo di replicare la rivalutazione del TFR rispondendo alle esigenze di un associato ormai prossimo alla pensione o avverso al rischio finanziario, che sceglie una garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.

82. Posso decidere la linea dell’investimento?

Si. E’ possibile passare da una linea di investimento ad un’altra (operazione di switch).


RAPPORTO TRA FONDO E ISCRITTI

83. Quante volte e con quali modalità si comunicano informazioni agli iscritti? 
Almeno una volta all’anno il Fondo invierà a ciascun lavoratore socio e a ciascun pen­sionato un prospetto individuale con l’estratto conto. Il fondo, comunque, è dotato di piattaforma digitale da cui è possibile accedere alla propria posizione individuale. Alla piattaforma è possibile accedere anche attraverso il portale NoiPa.

84. Se il lavoratore socio rileva errori nel prospetto a chi può rivolgersi? 
Può rivolgersi al Fondo, direttamente o tramite il Service. 


QUESTIONI VARIE

85. Perché un giovane dovrebbe aderire al Fondo? 
Per costruirsi una pensione complementare, beneficiando del versamento dell’amministrazione, del risparmio fiscale, del maggior rendimento del Tfr, delle potenzialità dell’investimento finanziario di lungo periodo. 

86. Quali sono i vantaggi di un lavoratore vicino all’età pensionabile? 
La possibilità di beneficiare di un capitale aggiuntivo al Tfr, derivante dal versamen­to aziendale, dal risparmio fiscale e dal maggior rendimento del Tfr.

87. Quali sono i vantaggi di un lavoratore a tempo determinato?
ESPERO dà l’opportunità ai lavoratori a tempo determinato di costituirsi una posizione previdenziale complementare in modo tale da non perdere questi periodi di lavoro ai fini previdenziali, purché il contratto di lavoro abbia una durata pari o superiore a 3 mesi. La posizione previdenziale pubblica, a causa della discontinuità occupazionale, produrrà una pensione particolarmente contenuta e quindi, più degli altri, il lavoratore a tempo determinato ha bisogno di una pensione complementare per affrontare serenamente gli anni della vecchiaia.

88. Quali sono i vantaggi per i lavoratori appena assunti?

È possibile iscriversi al fondo pensione complementare ESPERO già dal primo giorno di lavoro. Ciò permetterà di avere immediatamente una copertura previdenziale complementare che si affiancherà a quella pubblica obbligatoria.

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