Si è svolto l’8 novembre 2021 in videoconferenza l’incontro tra il ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del comparto istruzione e ricerca, nel corso del quale sono state illustrate le Linee Guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della figura del mobility manager scolastico prevista dell’art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 per la promozione della mobilità sostenibile nelle pratiche quotidiane della comunità scolastica.
La legge, com’è noto, prevedeva l’introduzione, finora mai attuata, di questa figura anche nelle scuole, al fine di promuovere il coordinamento tra tutte le istituzioni scolastiche e le aziende di trasporto locali.
Con il sopraggiungere della pandemia, tale previsione è stata ripresa dal dl 34/2020 e circoscritta alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lvo n. 165/2001 (comprese quindi le istituzioni scolastiche). Le Linee Guida presentate, pertanto, in applicazione delle norme citate, prevederebbero l’istituzione di una piattaforma digitale a ciascun mobility manager scolastico potrà accedere previa registrazione e accesso con le proprie credenziali SIDI per consultare i servizi pubblici presenti sul territorio e individuare le diverse possibilità di compiere il percorso casa-scuola-casa, compresa l’elaborazione di grafici e simulazioni per le varie opzioni di scelta (a piedi, in bicicletta, mezzi di trasporto pubblici o auto privata) e per la definizione dei punti di ritrovo sui quali far convergere gli studenti.
Le nostre valutazioni
Dopo l’illustrazione dell’articolato delle Linee Guida nel corso del quale l’amministrazione, rappresentata dal dott. Antimo Ponticiello, ha precisato che la legge non prevede risorse specifiche per la retribuzione del nuovo incarico. Come FLC CGIL abbiamo preliminarmente evidenziato l’ormai consueto paradosso di norme che dispongono incarichi aggiuntivi senza individuare risorse aggiuntive. Infatti, le mansioni previste per questa figura realizzano ulteriori compiti di coordinamento interno ed esterno alle istituzioni scolastiche che non possono non prevedere specifici compensi oltre quelli già contemplati contrattualmente.
Inoltre, le Linee Guida riprendono un testo di legge datato che richiede un aggiornamento rispetto all’evoluzione della normativa e alla situazione attuale, anche in considerazione della dismissione degli ambiti territoriali previsti dalla legge 107/2015, ancora citati, e delle indicazioni del dl 34/2020; tale decreto, infatti, non prevede un’attivazione generalizzata del mobility manager, riservandola solo ad alcuni particolari contesti abitativi in cui la mobilità può presentare oggettive problematiche.
Nel merito del provvedimento, tenuto conto della molteplicità delle caratteristiche territoriali e sociali dei diversi contesti in cui insistono le istituzioni scolastiche, come FLC CGIL abbiamo segnalato la necessità che nella scuola non venga prevista l’obbligatorietà della figura, che sia indicato in modo chiaro che, laddove possibile e necessario, la procedura di individuazione sia di competenza del collegio dei docenti – analogamente a quello che accade con l’individuazione degli altri incarichi e delle altre figure di supporto al Piano dell’offerta Formativa – che i soggetti designati siano accompagnati da specifiche attività di formazione e, soprattutto, che superando il limite della legge 221/2015, sia individuato un compenso specifico e aggiuntivo alle risorse già troppo limitate del MOF da erogare alle scuole interessate a valere dalle risorse del bilancio del ministero dell’Istruzione, dal momento che l’art. 221, comma 4, del dl 34/2020 prevede che “Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
La gestione della mobilità degli studenti durante la pandemia ha mostrato fortissime criticità nel rapporto tra la programmazione del servizio del trasporto pubblico e quella dell’attività didattica, costringendo le scuole a stravolgere i loro assetti organizzativi per far fronte alla carenza dei mezzi di trasporto necessari ad evitare il sovraffollamento negli orari di ingresso e di uscita degli studenti. Abbiamo perciò sottolineato che nelle linee guida sia richiamata la necessità che per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, il mobility manager scolastico, se individuato dalle istituzioni scolastiche del territorio, sia coinvolto nei tavoli territoriali congiunti tra amministrazione scolastica e gestori dei servizi di trasporto locali previsti dai protocolli nazionali per il contrasto alla pandemia da COVID-19.
La FLC CGIL considera estremamente importante realizzare scelte di sostenibilità ambientale nella vita quotidiana, a partire dalla mobilità di studenti e personale della scuola, ma è costretta a rilevare, per l’ennesima volta, che tutte le innovazioni, anche quelle che potrebbero avere ricadute positive, vengono sovrapposte all’organizzazione delle istituzioni scolastiche, con evidente sovraccarico di lavoro, senza prevedere le necessarie risorse economiche per fronteggiare impegni e responsabilità sempre più pressanti.
Sollecitiamo, quindi, il Ministro e il Governo a modificare le norme che pretendono lavoro aggiuntivo a costi invariati.