La nuova Legge di bilancio prevede il cambiamento di alcuni aspetti della Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per collaboratori universitari estesa dal 2017 anche ad assegnisti di ricerca e dottorandi grazie al lavoro di FLC CGIL e di altre organizzazioni.
Con un evento online, mercoledì 23 febbraio alle 18 spiegheremo nel dettaglio le novità sulla Dis-Coll e vi aggiorneremo sul nostro impegno per l’ottenimento del diritto alla disoccupazione anche per le forme contrattuali precarie che ancora oggi ne sono escluse.
Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla nostra pagina Facebook
o, in alternativa, in modalità telematica sulla piattaforma Zoom.
Un’anticipazione delle novità sulla Dis-Coll
Con il comma 223 dell’art. 1 della Legge di bilancio (lg. 234/2021), seguito dalla circolare Inps n. 3 del 4 gennaio 2022, si interviene sui seguenti aspetti rilevanti:
- Variazione dell’aliquota contributiva, ovvero: a partire dal 1° gennaio 2022 per tutti i contratti attivi in tale data che rientrano nelle fattispecie utili ai fini della Dis-Coll, sono tenuti a versare un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI (1,61%, contro lo 0,51% precedente). L’aliquota di contribuzione in gestione separata passa al 35,33%.
- Contribuzione figurativa: per i contratti che avranno termine dal 1° gennaio 2022 in poi, viene riconosciuta in automatico la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso. Tale periodo entrerà a far parte del computo dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
- Riduzione progressiva dell’importo della prestazione: per i contratti che si concludono, dal 1° gennaio 2022 la riduzione del 3% dell’importo dell’indennità avverrà a partire dal 6° mese di fruizione della Dis-Coll. Precedentemente, tale riduzione avveniva a partire dal 4° mese di fruizione dell’indennità.
- Durata: dal 1° gennaio 2022 in poi, per i contratti che si concludono l’indennità Dis-Coll verrà corrisposta per un periodo pari ai mesi o alle frazioni di mesi di durata del contratto, fino ad un massimo di 12 mesi complessivi. Questa è una differenza rilevante rispetto alla normativa precedente che prevedeva un massimo di 6 mesi per la prestazione in oggetto.
Riteniamo che le integrazioni e le modifiche apportate siano un passo avanti di notevole importanza non solo per quanto riguarda l’ampliamento della durata dell’indennità ma anche per il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici.
Come abbiamo avuto modo di sottolineare, ciò rientra per noi nelle battaglie di riconoscimento della dignità del lavoro e risponde, seppur parzialmente, alla necessità di protezione sociale per chi lavora in condizioni di precarietà nei settori della conoscenza.