Cosa cambia per ogni comparto nel contratto “Istruzione e Ricerca”

L’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), relativa al comparto “Istruzione e Ricerca”, è stata  sottoscritta il 9 Febbraio 2018: interviene sostituendo le norme precedenti lasciando integre quelle che non sono state trattate. L’Aran ha stilato un testo unico in cui non solo sono comprese le sezioni comuni per tutti e 4 i settori, ma anche quelle specifiche (sia vecchie che nuove) per ognuno.

Le parti che costituiscono il contratto “Istruzione e Ricerca” sono:

  • SCUOLA: dal 1 marzo 2018 oltre 80 euro medi di aumento per tutti, con circa 450 euro in media di arretrati. Restano fermi gli 80 euro del bonus fiscale. Il “bonus” docenti della legge 107/15 confluisce in parte nel salario e in parte nelle risorse del Fondo da contrattare.
    Ridefinite e incrementate le materie oggetto di relazioni sindacali: diventano molte le materie da contrattare a scuola come ad esempio l’utilizzo di tutte le risorse destinate a compensi accessori o la flessibilità oraria ATA.
    Confermato l’orario di servizio sia d’insegnamento sia funzionale (40+40), comprese le attività riguardanti il potenziamento. Tutti gli impegni aggiuntivi saranno retribuiti.
    Il personale ATA diventa parte integrante della “Comunità educante” partecipando alle commissioni istituite nelle scuole. Migliorata la normativa sui permessi esclusa dalla valutazione della legge “Brunetta”. Scardinata la legge 107/15: superato l’obbligo alla mobilità solo su ambito. La chiamata diretta sarà contrattata a livello nazionale e sottratta alla discrezionalità dei dirigenti.

 

  • AFAM: gli aumenti a regime andranno da un minimo di 81,40 euro a un massimo di 130,40 e decorreranno dal 1 Marzo 2018. L’indennità di vacanza contrattuale, erogata dal Luglio 2010, si aggiunge alla retribuzione tabellare e non è prevista negli aumenti del CCNL.  Al personale AFAM non si applicheranno le norme del decreto Brunetta in tema di “performance” e di “merito e premi”. Sono materia di contrattazione integrativa di singola istituzione accademica l’utilizzo del fondo d’istituto, i compensi accessori finanziati da risorse extra contrattuali, il diritto alla disconnessione e la flessibilità in entrata e in uscita di tutto il personale. I docenti non possono essere sanzionati in relazione a tutti quei comportamenti che rientrano nella libertà d’insegnamento. Inoltre, è previsto il mantenimento ad esaurimento della II fascia di docenza, comprese le eventuali immissioni in ruolo del personale docente inserite nelle graduatorie in essere. L’Aran non ha voluto affrontare contrattualmente il tema del superamento delle fasce della docenza. Invece, sono regolamentati i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali, familiari e di salute.

 

  • UNIVERSITA’: i punti salienti sono un incremento della retribuzione del 3.48%; la restituzione di un giusto ruolo alla contrattazione decentrata; la limitazione dell’impatto economico di performance e premi. E’ prevista una commissione paritetica, da istituire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, al fine di individuare soluzioni innovative sul sistema di inquadramento del personale, con riferimento anche al personale che opera nelle AOU.

 

  • RICERCA: oltre ad essere accresciuto il ruolo delle RSU, è stato istituito un fondo per finanziare le progressioni dell’ex- art. 54 fuori dal fondo del Salario accessorio, alimentato dal recupero delle risorse già destinate a tal fine e liberatesi per effetto delle cessazioni dal servizio. La costituzione del salario accessorio resta regolata dalle precedenti norme contrattuali. È stata stabilita l’istituzione di un organismo paritetico per l’innovazione a livello di Ente Nazionale di Ricerca, attraverso il quale favorire la partecipazione delle organizzazioni sindacali ai processi decisionali degli Enti. È rimandata invece alla specifica sequenza l’istituzione della Commissione per l’ordinamento professionale, a cui è assegnata la scadenza di luglio per concludere i propri lavori.
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