Il decreto Rilancio – DL 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 17 luglio 2020, art. 231 bis, ha istituito il cosiddetto organico COVID o organico di emergenza, ovvero posti aggiuntivi di personale docente e ATA che si sommano alle dotazioni organiche ordinarie.
Questi posti hanno natura di supplenze temporanee attivate sino al termine delle lezioni, ovvero l’ultimo giorno di scuola, infatti le convocazioni dei supplenti vengono effettuate dalle graduatorie d’istituto. Tuttavia la norma prevede che in caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza i contratti di supplenza vengano risolti senza diritto ad alcun indennizzo (sebbene il lavoratore conservi il diritto alla NASPI).
Si tratta di una misura profondamente ingiusta, sia dal punto di vista del diritto del lavoro che dal punto di vista della continuità didattica e del servizio che viene lesa.
Come FLC abbiamo denunciato già a luglio la gravità di questa misura e presentato alle forze parlamentari degli emendamenti per chiedere che quella norma venisse cambiata. In questi giorni in cui il Parlamento lavora alla conversione del decreto 104 del 14 agosto 2020 è arrivato il momento di intervenire con una norma che modifichi le previsioni del decreto Rilancio e tuteli i lavoratori coinvolti.