Una scheda della FLC CGIL che riassume le principali norme valide per gli insegnanti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno e su supplenze brevi. La fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale docente con contratto a tempo determinato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e specifiche disposizioni normative. Qui di seguito la scheda di sintesi.
Per maggiori informazioni, prenota una consulenza con la FLC CGIL Roma e Lazio.
Assenza per malattia, docenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione in ciascun anno
- è intera per il primo mese
- 50% nel secondo e terzo mese
- senza retribuzione nei mesi successivi.
Riferimento: articolo 19 CCNL 2007.
Assenza per malattia, docenti su supplenze brevi
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo massimo di 30 giorni annuali.
La retribuzione in questo periodo è pari al 50%.
Riferimento: articolo 19, CCNL 2007.
Gravi patologie
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenti terapie certificate. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.
Riferimento: articolo 17, CCNL 2007.
Assenze per vaccinazione contro il COVID-19
L’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico.
Riferimento: DL 22 marzo 2021 n. 41, articolo 31 comma 5.
Permessi del personale docente a tempo determinato
- 6 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato
- 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami
- 3 giorni retribuiti per lutto per: coniuge, partenti entro il secondo grado, convivente o componente la famiglia anagrafica, affini di 1° grado
- 15 giorni retribuiti consecutivi per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro.
Riferimento: articolo 19, CCNL 2007.
Permessi brevi
Al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero, e comunque massimo due ore, che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina. Il tetto massimo di permessi orari per anno scolastico è pari alle ore di insegnamento settimanale del profilo corrispondente.
Riferimento: articolo 16, CCNL 2007.
Ferie
Le ferie del personale a TD sono proporzionali al servizio prestato.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti
Riferimento: articolo 13, CCNL 2007.