Con la conversione in Legge del Decreto Sostegni viene data la possibilità ai lavoratori dei nidi, delle scuole paritarie, degli Enti universitari e dell’AFAM di avere un giorno di permesso retribuito per fare il vaccino.
L’art. 31, comma 5 del Decreto Sostegni prevedeva: “L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.
Dopo la conversione in legge:
21-5-2021 Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41
Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono state inserite le seguenti: «ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».