Con comunicazione alle sedi consolari e alle organizzazioni sindacali, il MAECI, confermando le disposizioni della circolare 5 del 2017, i cui contenuti sono stati contestati e contrastati fin dal primo momento dalla FLC CGIL, comunica i termini per i trasferimenti volontari del personale delle Scuole Europee e per i trasferimenti d’ufficio, continuando a negare la mobilità al restante personale all’estero.
Trasferimenti a domanda nelle Scuole Europee
Le domande di trasferimento relative al personale in servizio presso le Scuole Europee dovranno essere redatte compilando l’Allegato B della circolare 5 e dovranno essere trasmesse via pec entro cinque giorni lavorativi, dalla data di pubblicazione della comunicazione, all’indirizzo di posta certificata dell’Ufficio (dgsp.05@cert.esteri.it) mettendo in copia la direzione della Scuola Europea di riferimento per opportuna conoscenza.
È consentita la revoca della domanda di trasferimento entro i medesimi termini. Scaduti i termini per la presentazione della domanda di trasferimento, non sarà più consentito integrare e/o modificare le preferenze già espresse (anche per quanto riguarda l’ordine delle medesime).
In base all’art. 4, comma 2 dello Statuto del personale distaccato presso le Scuole Europee, l’Ufficio V chiederà il parere dell’Ispettore Nazionale competente in merito al trasferimento.
L’Ufficio V quindi procederà all’autorizzazione dei trasferimenti, redigendo graduatorie, distinte per codice funzione, relative al personale in servizio presso le Scuole Europee.
Le graduatorie saranno redatte sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nell’Allegato 1, per poi essere pubblicate sulla pagina web relativa alla sezione “Scuole italiane all’estero” del sito internet ministeriale, alla voce relativa ai Trasferimenti.
Entro 3 giorni (festivi inclusi) dalla pubblicazione, chi ha presentato domanda di trasferimento potrà avanzare reclamo motivato all’Ufficio V, utilizzando l’indirizzo di posta certificata dgsp.05@cert.esteri.it.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sulla pagina web relativa alla sezione “Scuole italiane all’estero” del sito internet ministeriale, alla voce relativa ai trasferimenti.
In allegato il prospetto delle sedi disponibili.
Trasferimenti d’ufficio
Il MAECI invierà formale comunicazione agli interessati, per il tramite delle Ambasciate e degli Uffici consolari competenti, sui trasferimenti disposti nei loro confronti.
La dichiarazione di accettazione e/o di rinuncia del trasferimento dovrà essere redatta compilando il modello allegato da inviare via pec all’indirizzo di posta certificata dgsp.05@cert.esteri.it – inserendo in copia gli Uffici diplomatici di riferimento per opportuna conoscenza – entro tre giorni dalla notifica del trasferimento d’ufficio.
Il mancato invio dell’accettazione e/o della rinuncia equivarrà a rinuncia, con conseguente restituzione ai ruoli metropolitani.
Successivamente, l’Ufficio V procederà alla pubblicazione dei trasferimenti d’ufficio sulla pagina web relativa alla sezione “Scuole italiane all’estero” del sito internet ministeriale, alla voce relativa ai trasferimenti, dandone comunicazione all’interessato/a.
Disposizioni comuni
I trasferimenti saranno condizionati dalle procedure relative al perfezionamento del Decreto interministeriale di contingente, già firmato dal MAECI e dal MI.
Tutto il personale in trasferimento è invitato a prendere visione del sito www.viaggiaresicuri.it
La nostra posizione
La FLC CGIL continua la sua rivendicazione per restituire tutta la mobilità professionale del personale scolastico verso l’estero e fra le sedi estere alla regolazione contrattuale e per il superamento del Dlgs 64 del 2017 (applicativo della legge 107/2015), che tanti danni sta procurando ai corsi, ai lettorati ed alle scuole italiane all’estero.
Il trattamento della mobilità fra sedi estere, limitata su base volontaria alla sola mobilità del personale delle scuole europee, è lesivo delle prerogative contrattuali, giacché ridotto ad una circolare applicativa di una legge senza nessun tipo di coinvolgimento delle parti sindacali.
Il MAECI, nonostante le ripetute sentenze non consente nemmeno i trasferimenti dalle sedi particolarmente disagiate come invece previsto dal Dlgs 64/2017.