PNRR: la 5° Commissione del Senato (Programmazione economica, bilancio) ha terminato la scorsa settimana con forte ritardo determinato dalle fibrillazioni all’interno della maggioranza di governo, l’approvazione degli emendamenti relativi al decreto legge 13 del 24 febbraio 2023 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. Il decreto prevede una complessiva rivisitazione del sistema di governance dell’intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Come di consueto il testo ha assunto dimensione ragguardevoli.
Esaminiamo gli emendamenti principali che impattano sui settori della conoscenza, rimandando ad altre notizie ulteriori approfondimenti.
La legge di conversione del decreto legge 13/23 deve essere approvata entro il 25 aprile pena la decadenza dell’intero provvedimento.
Emergenza Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti
Scuola
Edilizia scolastica e supporto specialistico
I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, a cui sono stati assegnati in tema di edilizia scolastica poteri derogatori al codice degli appalti, in analogia a quanto previsto per i commissari straordinari, possono avvalersi di altre strutture pubbliche, centrali e locali, per ricevere supporto specialistico anche per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione rito.
(emendamenti 24.1 (testo 2) e 24.6 (testo 2)
Deroghe al codice degli appalti
Le ulteriori norme di semplificazione e accelerazione in tema di edilizia scolastica si applicano a tutti gli interventi e non solo a quelli rientranti nel PNRR.
(emendamento 24.11 (testo 2)
Università
Contratti di ricercatori a TD
Ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo precedente a quello del decreto legge 36/22, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 nel testo attualmente vigente è riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 (in precedenza aprile 2025), a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni. In questo caso, la valutazione per l’inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia (articolo 24, comma 5, della legge n. 240/10, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio).
(emendamento 26.1 (testo 2)
Assegni di ricerca
Ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 240, nel testo a quello del decreto legge 36/22, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 240, come modificato dal DL 36/22, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 (in precedenza aprile 2025), a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
(emendamento 26.1 (testo 2)
Tempo definito ricercatori a tempo determinato
Il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito si applica anche ai ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 240/10 assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione, e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
(emendamento 26.3 (testo 2)
Chiamata docenti di I fascia
Le università vincolano le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare (eliminato il riferimento alle “funzioni oggetto del procedimento”).
Non possono partecipare a queste procedure i docenti di prima fascia già in servizio.
Queste norme non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale (norma introdotta dall’emendamento approvato).
(emendamento 26.4 (testo 2)
Università e polizze sanitarie integrative nell’ambito dei progetti di ricerca relativi a bandi competitivi
Le università statali, possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca. L’importo di tali polizze non può essere superiore al due per cento della spesa sostenuta annualmente per tale personale e, comunque, nel limite massimo delle risorse rimborsate. Le modalità applicative di tale disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.
(emendamento 26.4 (testo 2)
Housing universitario
In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, definite norme sul regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria. In particolare:
- gli standard minimi nazionale di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza Stato-Regioni
- entro 60 giorni, le Regioni emanano un provvedimento di classificazione delle strutture e provvedono al rilascio della relativa autorizzazione
- fino all’emanazione dei provvedimenti sopra indicati mantengono efficacia le normative precedenti
- sono fatti salvi e impregiudicati gli interventi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 13/23 risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla legge 338/00 e delle risorse a valere sul PNRR.
(emendamenti 28.1 (testo 2) e 28.2 (testo 2)
L’Agenzia del demanio, fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, sentiti gli enti locali competenti e di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, individua gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell’ambito delle misure di cui al PNRR.
(emendamenti 15.4 (testo 2) e 15.5 (testo 2)
AFAM
Nell’ambito dei regolamenti previsti dalla Legge 508/99, introdotta l’abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso.
Il conseguimento dell’abilitazione non dà diritto all’assunzione in ruolo.
Qui un primo approfondimento.
(emendamento 26.6 (testo2)
Istituti Tecnologici superiori
Le ulteriori norme di semplificazione e accelerazione in tema di edilizia scolastica si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, per l’attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.
Prorogata di ulteriori 5 mesi (da 12 a 17 mesi) la durata dell’accreditamento temporaneo degli ITS previsto dall’art. 14 comma 1 della Legge 99/22. Pertanto tale accreditamento scadrebbe non più a fine luglio 2023 ma fine dicembre 2023
Rientrano tra gli ITS temporaneamente accreditati le fondazioni per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.
Prorogata di ulteriori 5 mesi (da 12 a 17 mesi) la durata dell’accreditamento temporaneo degli ITS che alla data del 27 luglio 2022 fanno riferimento a più di un’area tecnologica. Pertanto tale accreditamento scadrebbe non più a fine luglio 2023 ma fine dicembre 2023.
(emendamento 24.11 (testo 2)
Interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca a carattere non strumentale
Alle università statali, alle istituzioni afam e agli enti pubblici di ricerca, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca e fino all’importo di 215 mila euro, si applicano le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR o al PNC o ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
(emendamento 27.0.1 (testo 2)
Piano Nazionale infrastrutture di ricerca e semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
L’art. 7 comma 1 del DL 50/22 prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
In applicazione dell’investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, viene chiarito che tali disposizioni non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell’Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione. Conseguentemente le autorizzazioni già concesse su tali aree sono nulle e prive di efficacia.
Con particolare riferimento all’infrastruttura di Ricerca denominata “Einstein Telescope” gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all’esercizio di specifiche attività economiche e nei comuni della Sardegna indicati in apposito allegato, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, sentito l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
(emendamento 47.87 (testo 2).