Il 7 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021, concernente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Il decreto contempla una prima serie di interventi sull’università.
Borse di studio
L’art. 12 disciplina le borse di studio per l’accesso all’università, prevedendo che nelle more della definizione dell’importo standard della borsa di studio e del relativo decreto, gli importi delle borse di studio sono definiti in deroga dal principio dei LEP e quindi i fondi PNRR confluiscano nel fondo integrativo statale e siano distribuiti secondo le usuali modalità di ripartizione di quel fondo. Ci sembra sia una semplice norma applicativa che possa permettere il rapido uso di questi finanziamenti.
Supporto tecnico al MUR
L’art. 13 permette al Ministero dell’Università e della Ricerca di acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza, usando a questo scopo 10 milioni di euro da Fondi di riserva MEF 2021. Questi servizi sono diretti al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti del PNRR. Una cifra notevole per un sistema di cloud e data management unicamente dedicato a questi fini, ci auguriamo possa rafforzare stabilmente e in generale le capacità digitali del Ministero.
Adeguamento Classi di laurea
L’art 14 interviene con due commi diversi sugli ordinamenti didattici, peraltro intrecciandosi con un processo in corso da tempo al CUN.
Il comma 1, per promuovere l’interdisciplinarietà, prevede che negli ordinamenti didattici una parte dei crediti formativi possa essere riservata ad attività affini o integrative, settori scientifico-disciplinari o ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. La FLC ha sempre ritenuto importante garantire l’esigenza di un’adeguata flessibilità ai percorsi di studi (tra l’altro, aumentando gli spazi di libertà e autonoma definizione da parte dei singoli studenti), permettendo quindi di adattare i propri percorsi a specifici obbiettivi o esigenze formative. Pur comprendendo questa esigenza, però, tale articolo si configura come indefinito e ambiguo, in quanto non prevede indicazioni o limiti sulla presenza di questi crediti affini e integrativi (che sono in realtà già oggi previsti negli ordinamenti, appunto con soglie precise]. Si rischia così di innescare un processo di liberalizzazione senza criterio dei piani di studio, tra l’altro non favorendo la flessibilità nei piani di studio per i singoli studenti ma semplicemente la diversificazione di offerte formative rigide da parte dei diversi atenei. A questo proposito, è inoltre utile tener presente che già il Decreto Ministeriale 133 del 3 febbraio 2021 stabilisce che nelle attività affini o integrative possono oggi liberamente rientrare tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti.
Il comma 2, in presunta coerenza con gli obbiettivi posti dal comma 1 (cioè, l’interdisciplinarità) prevede una razionalizzazione dei settori scientifici disciplinari, secondo la procedura già prevista nella Bassanini bis (art 17, comma 99), cioè Decreti ministeriali su proposta del Consiglio Universitario Nazionale. Al di là della formulazione approssimativa e contradditoria degli obbiettivi di questa razionalizzazione (come si può promuovere l’interdisciplinarietà definendo i settori scientifici disciplinari è un processo logico che sfugge alla nostra comprensione), è da sottolineare che da tempo il CUN sta lavorando a questa razionalizzazione, secondo criteri scientifici e didattici in grado di salvaguardare comunque la coerenza, la qualità e l’efficacia dell’insegnamento e dell’organizzazione universitaria. Seppur, per fortuna, è mantenuta la procedura di proposta del CUN su questa razionalizzazione (come previsto dall’articolo 17, comma 99 della legge 127/97), questo comma si configura di fatto come un sollecito improprio ed una forzatura ai lavori del CUN, anche mettendo in relazione questa revisione con un principio di forte flessibilizzazione degli ordinamenti indicata nel comma 1, che ha forse alle spalle l’ipotesi di trasformare sic et simpliciter gli attuali settori concorsuali in SSD, con evidenti problemi scientifici e didattici.
Alloggi per studenti
L’art. 15 prevede che, al fine di semplificare la selezione e il monitoraggio della costruzione di nuovi alloggi universitari previsti dal PNRR, si usino procedure esclusivamente digitali, con l’obbligo di indicare i posti letto attesi, favorendo prioritariamente la ristrutturazione degli immobili esistenti. Da sottolineare che il PNRR prevede finanziamenti per sviluppare alloggi costruiti e gestiti da soggetti privati, semplificando i parametri usuali per le case dello studente e liberamente usabili per altre attività nel corso dell’estate o quando non usate da studenti. Cioè, il PNRR piega lo sviluppo di una parte importante del diritto allo studio alla creazione di strutture usabili anche per attività profit, a cui viene garantita una semplificazione di criteri e procedure. Se la priorità alla ristrutturazione di immobili e realtà esistenti è importante, al fine di salvaguardare il consumo di suolo e l’ambiente delle nostre città, sarà importante vigilare sulla costruzione di strutture, per localizzazioni e ambienti, realmente funzionali allo studio universitario (e non sostanzialmente funzionalizzati agli altri scopi profit consentiti dai progetti).
Progetti di Rilevante Interesse Nazionale
L’art. 25 interviene in modo mirato e specifico sui PRIN 2020: limitatamente al 2021, è consentito lo scorrimento delle graduatorie di quello bando, secondo modalità individuate con apposito decreto del MUR, anche usando risorse diverse da quelle previsto dal bando. La ratio di questo articolo, non proprio esplicita, ci sembra forse quella di risolvere con risorse aggiuntive alcuni problemi sorti su quel PRIN.
Mobilità docenti universitari
L’art 26 incentiva con specifici percorsi la mobilità nazionale ed internazionale dei docenti universitari. Al comma 1 conferma la chiamata diretta di professori ordinari, associati e ricercatori in capo a strutture straniere, in similitudine e proseguimento con programmi degli ultimi anni, precisando le procedure di assegnazione ad un SSD oltre ai criteri di chiara fama. Al comma 2, individua una procedura particolare di chiamata (di fatto non comparativa) anche per la mobilità entro il sistema universitario nazionale e quello della ricerca, introducendo però diversi vincoli (che riteniamo sbagliati) e prevedendo che in ogni caso tale procedura debba avvenire senza oneri a carico della finanza pubblica. Come FLC, riteniamo positivo e importante prevedere specifiche procedure di mobilità per il personale oggi in ruolo negli atenei (di fatto cancellate con la legge 240 del 2010 e oggi limitate allo scambio contestuale), evitando così di scaricare l’obbiettivo della circolazione delle persone e dei saperi sui percorsi di selezione e di avvio della carriera (come avviene di fatto oggi). Riteniamo però diversi elementi sbagliati e pericolosi, in particolare:
- che la selezione, una volta raccolte le manifestazioni di interesse, possa avvenire non sulla base del curriculum scientifico e dei criteri generali di SSD/SC, ma in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università [lasciando cioè spazio ad elementi discrezionali di scelta e di fatto ad una chiamata diretta piuttosto che ad una valutazione comparativa];
- che tale possibilità sia prevista solo per professori ordinari e associati, e non per ricercatori a tempo indeterminato, figura ad esaurimento ma ancora presente con oltre ottomila posizioni, per cinquemila dei quali non è attualmente prevista alcuna progressione di carriera;
- che sia introdotto un vincolo di 5 anni dalla presa di servizio, non degli usuali 3 di solito prassi nel sistema universitario, limite tra l’altro previsto al comma 1 per le chiamate dirette da strutture estere;
- che sia introdotto un vincolo per i professori ordinari, tra l’altro usando impropriamente gli attuali requisiti ASN per commissari (parametro che nulla c’entra, da un punto di vista logico e di merito, con l’accesso a procedure di mobilità tra atenei);
- che sia prevista la possibilità di procedere a queste chiamate direttamente da parte del Senato Accademico, senza una proposta ed un voto delle relative strutture didattiche e di ricerca (Dipartimenti), introducendo quindi di fatto la possibilità di modificarne dall’alto gli assetti, contro il parere delle stesse;
- che sia esplicitata l’assenza di specifiche spese, che proprio per incentivare la mobilità dovrebbe prevedere invece sostegni e incentivi, tra l’altro dirette sia alle istituzioni (favorendo così l’avvio di queste procedure), sia per il personale coinvolto (favorendo così l’adesione ai processi di mobilità).
Allo stesso modo riteniamo utile considerare e rafforzare i rapporti tra gli atenei e gli enti pubblici di ricerca, al fine di rafforzare convergenze e logiche complessive di sistema. Però, come abbiamo più volte chiesto e sottolineato proprio in questi mesi, riteniamo il caso che tale tema sia affrontato in modo organico e sistematico, valutando tutte le difficoltà ed i problemi del rapporto tra due sistemi con evidenti diversità di funzioni e inquadramenti del personale, e quindi evitando di introdurre dispositivi e procedure in modo sconnesso in questa o quella normativa.
In sintesi, si ritiene particolarmente problematici gli articoli 14 e 26: il primo (art. 14) perché stabilisce senza vincoli una flessibilizzazione degli ordinamenti, già di fatto notevolmente ampliata con il DM 133/2021, e sollecita con obbiettivi impropri la revisione degli SSD; il secondo (art. 26) perché giustamente introduce procedure di mobilità (eliminate con la legge 240/2010), ma dando eccessivo potere discrezionale agli atenei (selezione su esigenze e non valutazioni comparative; autonomia di chiamata del Senato Accademico sui Dipartimenti), introducendo vincoli impropri a questa mobilità (escludendo RTI, 5 anni invece che 3, requisiti ASN commissari per PO), forzando rapporti tra atenei ed enti di ricerca che è invece opportuno definire in una specifica normativa complessiva.
Vedi anche: Documento su reclutamento e pre-ruolo