Pubblicata la nota ministeriale sulla Mobilità AFAM 2023/2024

Mobilità 2024-25: personale docente, ata, educativo

Mobilità AFAM: il giorno venerdì 10 marzo 2023 è stato sottoscritto il verbale di confronto tra organizzazioni sindacali e Ministero dell’Università e della Ricerca concernente la mobilità territoriale del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM statali.

Con Ordinanza ministeriale n. 246 dell’11 aprile 2023 (e la relativa modulistica), il MUR ha fornito le disposizioni operative per la realizzazione della complessa procedura nonché la tempistica dei vari adempimenti connessi.

1.Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza29 maggio 2023
2.Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati8 giugno 2023
3.Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche15 giugno 2023
4.Pubblicazione punteggi definitivi28 giugno 2023
5Pubblicazione dei trasferimenti3 luglio 2023
6.Comunicazione delle cattedre e dei posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee28 giugno 2023
7.Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea5 luglio 2023
8.Pubblicazione delle utilizzazioni disposte19 luglio 2023

Queste le novità più rilevanti contenute nel verbale di accordo

  • Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli spetta solo per la provincia di residenza del coniuge ovvero dei figli. Nel caso in cui nella provincia di residenza, della persona a cui si chiede il ricongiungimento, non vi siano istituzioni richiedibili, il punteggio del ricongiungimento sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa fra le preferenze espresse.
  • Eliminato il riferimento al referente unico per l’assistenza al disabile.
  • Rispetto all’utilizzo dei permessi mensili per assistenza chiarito che richiedente deve essere l’unico figlio ad avere chiesto di fruire dei 3 giorni di permesso mensile nell’arco del 2022/2023 (a prescindere che siano poi stati fruiti o meno), oppure che né il richiedente né alcun altro figlio abbiano richiesto o usufruito di tali giorni di permesso nell’arco del 2022/2023.
  • parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di servizio in caso di ulteriore parità, dalla maggiore età anagrafica.
  • Il personale titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni statizzate partecipa a pieno titolo alle procedure di mobilità.
  • Nel servizio pre-ruolo dei docenti (stesso ruolo o ruolo diverso) si calcola anche quello prestato nelle Accademie di belle arti statizzate (purché servizio prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM) e negli ex-IMP statizzati.
  • posti rimasti vacanti nelle istituzioni statizzate sono inseriti tra quelli disponibili per la mobilità, fatto salvo i posti EP/2, EP/1i e collaboratori per i quali è stato bandito un concorso entro il 14 aprile 2023.
  • In tema di utilizzazioni temporanee dei docenti, la relazione finale dei lavori delle commissioni, contenente le motivazioni alla base della valutazione comparativa ivi compresa l’eventuale valutazione di inidoneità di tutti i candidati all’utilizzazione, è pubblicata sul sito dell’istituzione fino al 31 ottobre 2023, in una sezione di immediata e facile accessibilità.
  • Per la prima volta si fa esplicito riferimento ai Politecnici delle arti (attualmente ne esiste uno solo a Bergamo).
  • Il servizio prestato presso l’Accademia di Bergamo e presso l’ex ISSM di Bergamo è valido ai fini della continuità del servizio presso il Politecnico delle arti di Bergamo.
  • Alla copertura dei posti EP che si rendono vacanti in corso d’anno, si provvede mediante attribuzione di incarichi ad interim da parte del MUR, previo consenso dell’interessato/a individuato/a.
  • Il personale TA appartenente ai profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2, assunto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali di cui all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 deve permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 64-bis comma 3 del Decreto legge 77/21).
  • I  posti  di  direttore  amministrativo  (EP/2),  di  direttore  di  ragioneria  (EP/1),  di  direttore  di biblioteca  (EP/1)  e  di  collaboratore  nelle istituzioni già statali, vacanti  e  disponibili  per  il  trasferimento  nell’a.a. 2022/2023, compresi  quelli  che  si  sono  resi  vacanti  durante  le  operazioni  di  mobilità 2022/2023 in seguito a trasferimento del titolare, per i quali siano stati banditi concorsi a tempo indeterminato al 3 marzo 2023 o per i quali sia già stata autorizzata una procedura di concorso a fronte di una progressione verticale, non sono disponibili per la mobilità.
  • posti di direttore amministrativo (EP/2), di direttore di ragioneria (EP/1), di direttore di biblioteca (EP/1) e di collaboratore vacanti presso le Istituzioni statizzate, per i quali siano stati banditi concorsi a tempo indeterminato al 14 aprile 2023, non sono disponibili per la mobilità
  • Eliminato la norma sul divieto di sostituzione del personale comandato.

Ricordiamo che lo schema di Regolamento sul Reclutamento preveda la cancellazione del diritto alla mobilità del personale. La FLC CGIL ha già espresso la propria netta contrarietà e chiederà che tutta la materia venga regolata dal CCNL

Come di consueto nei prossimi giorni pubblicheremo ulteriori approfondimenti.

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici consigliamo di rivolgersi ad una delle nostre sedi e prenotare una consulenza.

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