La FLC CGIL di Roma e del Lazio promuove per tutto il personale della scuola la presentazione di un ricorso al Tribunale del Lavoro finalizzato ad ottenere il diritto ai gradoni di anzianità anche durante il periodo di pre-ruolo nonché il pieno riconoscimento, giuridico ed economico, ai fini della ricostruzione della carriera di tutto il servizio prestato a tempo determinato.
Ricorso per ottenere il diritto ai gradoni di anzianità nel periodo preruolo nella scuola
Attualmente il personale della scuola assunto a tempo determinato non beneficia delle progressioni economiche di anzianità previste per il personale di ruolo: quindi, un docente o un ATA anche dopo molti anni di servizio preruolo utilmente valutabile si troverà in busta sempre lo stipendio base corrispondente alla fascia stipendiale 0.
Tale previsione normativa è stata di fatto superata dalla Direttiva comunitaria (1999/70/CE) e dalle successive pronunce giurisprudenziali italiane ed europee, ravvisando una illegittima disparità di trattamento tra il personale precario e quello di ruolo, a parità di inquadramento e mansioni.
Il nostro ricorso punta ad ottenere per tutto il personale della scuola il diritto al corretto inquadramento nelle fasce stipendiali anche durante la successione di contratti a termine.
Quindi possono presentare il ricorso coloro che hanno più di 3 anni di servizio preruolo (per i docenti “anni interi” sopra i 180 giorni). Per coloro che hanno iniziato a lavorare a tempo determinato dopo il 01.09.2010, a causa della soppressione del gradone 3 – 8 anni, occorrerà avere più di 9 anni di preruolo.
La documentazione necessaria (da consegnare in fotocopia) per poter aderire al ricorso è:
- carta di identità;
- codice fiscale;
- autocertificazione degli anni di servizio preruolo; SCARICA QUI
- certificati di servizio degli anni di servizio preruolo (da richiedersi per “motivi di giustizia, controversie in materia di lavoro” esibendo la circolare allegata di fianco); SCARICA IL MODULO RICHIESTA CERTIFICATO QUI – SCARICA LA CIRCOLARE QUI
- preferibilmente un cedolino paga per ogni anno di pre-ruolo. Se risultasse impossibile reperire i cedolini indicati recarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato chiedendo la stampa dei cedolini mancanti.
Consigliamo di inoltrare quanto prima via raccomandata A/R la lettera di diffida e interruzione termini di prescrizione (SCARICA QUI), conservando copia della stessa e delle ricevute di invio e avvenuta consegna. La presente diffida è utilizzabile da chi è ancora precario oppure non ha ancora ottenuto il decreto di ricostruzione carriera.
Ricorso per il pieno riconoscimento del preruolo ai fini della ricostruzione carriera nella scuola
Attualmente, al personale immesso in ruolo che abbia un pregresso servizio di precariato, la ricostruzione di carriera viene effettuata riconoscendo, ai fini giuridici ed economici, i primi 4 anni per intero e solo i 2/3 per tutto il periodo eccedente tale soglia (comma 5 art. 485 del Dlgs 297/94 e comma 13, art. 4 del Dpr n. 399/88).
Alla luce dei principi comunitari espressi nelle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea tale disposizione risulta contraria alla Direttiva comunitaria (1999/70/CE) nella parte in cui applica una discriminazione tra il personale assunto a tempo determinato e il personale a tempo indeterminato.
Tale orientamento è stato confermato da varie recenti sentenze dei Giudici del Lavoro e della Corte di Cassazione.
La discriminazione evidenziata consiste nel fatto che, per la stessa tipologia di lavoro, al personale docente e ATA assunto con un contratto a tempo indeterminato l’anzianità di servizio ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali viene riconosciuta per intero, mentre diversamente il personale assunto a tempo indeterminato che può far valere anche un periodo pregresso di servizio a tempo determinato maggiore di quattro anni, potrà avere un riconoscimento di questo servizio pre-ruolo solo parziale (i 2/3 di cui sopra).
Quindi possono presentare il ricorso coloro che sono assunti a tempo indeterminato (di ruolo) e hanno effettuato più di 4 anni di servizio non di ruolo utilmente valutabili (per i docenti 180 giorni di servizio in ogni anno scolastico – per il personale ATA tutti i periodi di effettivo servizio)
La documentazione necessaria (da consegnare in fotocopia) per poter aderire al ricorso è:
- copia della domanda e del decreto di ricostruzione di carriera;
- carta di identità;
- codice fiscale;
- autocertificazione degli anni di servizio preruolo; SCARICA QUI
- certificati di servizio degli anni di servizio preruolo (da richiedersi per “motivi di giustizia, controversie in materia di lavoro” esibendo la circolare allegata di fianco); SCARICA IL MODULO RICHIESTA CERTIFICATO QUI – SCARICA LA CIRCOLARE QUI
- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- preferibilmente un cedolino paga per ogni anno di pre-ruolo; cedolini a campione del ruolo precedenti e successivi alla ricostruzione carriera; il cedolino con la eventuale liquidazione degli arretrati ricostruzione carriera (se emesso). Se risultasse impossibile reperire i cedolini indicati recarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato chiedendo la stampa dei cedolini mancanti.
Consigliamo quanto prima di inoltrare via raccomandata A/R la lettera di diffida e interruzione termini di prescrizione (SCARICA QUI), conservando copia della stessa e delle ricevute di invio e avvenuta consegna, in particolare per chi ha un decreto di ricostruzione carriera che sta per raggiungere i 10 anni dall’emissione (data riportata in alto a destra nel decreto).
N.B. Le due rivendicazioni possono essere fatte valere con il medesimo ricorso.
ADEMPIMENTI E COSTI
Per una prima valutazione e per presentare il ricorso è necessario:
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rivolgersi ad uno dei centri di consulenza della FLC CGIL di Roma e del Lazio che potete trovare all’indirizzo: http://www.flcgilromaelazio.it/flc-cgil-roma-lazio-sedi-consulenza
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essere iscritti alla FLC CGIL;