Nuovo contributo per trasporto delle masserizie del personale scolastico all’estero

Nuovo contributo per trasporto delle masserizie del personale scolastico all'estero

La riforma del contributo per il trasporto delle masserizie del personale scolastico all’estero introdotta dall’art.5 bis del DL 146/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) che riscrive parte dell’articolo 199 del DPR 18/1967 è entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2022.

La nuova disposizione trasforma il contributo fisso omnicomprensivo per il trasporto delle masserizie in una maggiorazione dell’indennità per il servizio all’estero (ISE) la cui misura è rapportata all’indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l’applicazione del coefficiente dell’indennità di richiamo dal servizio all’estero (art. 176, comma 2 del DPR. 18/1967).

La nuova disposizione (sostituendo il comma 3 dell’art. 199 del citato DPR n. 18/1967) stabilisce che, entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenti un’attestazione dell’effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione; in caso di rientro in Italia, il termine entro il quale il dipendente deve presentare l’attestazione di avvenuto trasloco è ridotto da sei a tre mesi.

Per ovviare agli oneri aggiuntivi, la norma interviene modificando i criteri di calcolo dell’ISE, aumentando il coefficiente applicato alle maggiorazioni da due volte a 2,175 volte (pari a ottantasette quarantesimi).

Con questa novità, il contributo diviene esente da tassazione, eliminando quindi una distorsione che fino ad oggi non era stato possibile evitare: di conseguenza viene anche meno l’effetto sul conguaglio fiscale.

Di seguito il testo dell’art.199 del DPR 18/67 aggiornato:

Art. 199.

(Contributo per il trasporto degli effetti) 

1. Per i viaggi di trasferimento di cui all’articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale ((una maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero la cui misura è rapportata all’indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 176, comma 2)).

Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:

a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;

b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;

c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;

d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento. ((79))

2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. ((La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell’indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1)).((79))

((3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un’attestazione dell’effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all’amministrazione centrale, il dipendente presenta un’attestazione dell’effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all’estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti)). ((79))

4. Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l’abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all’estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma.

Dall’applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (49)

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AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 2) che le modifiche disposte al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

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AGGIORNAMENTO (79)

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 3) che le modifiche disposte al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data.

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