Scuola, riforma formazione iniziale e reclutamento: cosa prevede il decreto del Governo e le nostre richieste di modifica

Inserimento a sistema dei contratti a TI immessi in ruolo art. 59 co. 4 (Roma e Lazio)

In base a testi e notizie ufficiose che girano sui contenuti del decreto proviamo a fare una sintesi dei contenuti che riguarderebbero il nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento. Obiettivo della riforma: elevare la professionalità dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra università/istituzioni AFAM e scuole.

Percorsi abilitanti con prova conclusiva scritta e orale

Struttura percorsi: sono istituiti percorsi universitari/accademici abilitanti di formazione iniziale e prova finale che prevedono 60 CFU/CFA. Il percorso comprende un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi.
Chi eroga i percorsi formativi: centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti costituiti appositamente.
Quando si può accedere: anche durante i percorsi di laurea triennale o magistrale. I crediti formativi sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. Ovviamente si può accadere anche dopo la laurea.
Prova finale percorso abilitante: comprende la prova scritta e la lezione simulata

Abilitazione per docenti specializzati nel sostegno o abilitati su altro grado/classe di concorso: chi è già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l’abilitazione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA nel percorso di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

Accesso al ruolo mediante concorso

Concorso nazionale: indetto su base regionale successivo al conseguimento dell’abilitazione bandito con cadenza annuale.
Requisiti di accesso docenti: laurea magistrale, oppure diploma di II livello AFAM e abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Requisiti di accesso ITP: laurea o diploma AFAM di I livello e abilitazione.
Requisiti per i posti di sostegno: specializzazione nel sostegno didattico.
Docenti con 3 anni di servizio: coloro che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti possono accedere al concorso anche senza abilitazione.

Periodo di prova e test finale

Superato il concorso il docente sostiene un periodo di prova di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Per i docenti abilitati/specializzati nel sostegno: il superamento del periodo annuale di prova in servizio è condizione per l’effettiva immissione in ruolo. Occorre avere effettivamente prestato almeno 180 giorni di servizio, dei quali almeno 120 di attività didattiche. E’ previsto un test finale e la valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell’istruttoria del tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa c’è un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

I docenti non abilitati con 3 anni di servizio: sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e acquisiscono 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale, che prevede una lezione simulata, i docenti conseguono l’abilitazione. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo di prova, sempre con test finale e valutazione da parte del dirigente scolastico, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Cancellazione da altre graduatorie, assegnazione provvisoria, art. 36 CCNL: superata la valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria ed è tenuto a rimanere nella scuola per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di appartenenza e può accettare una supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso.

Fase transitoria: Sino al 31 dicembre 2024, sono mmessi a partecipare al concorso per i posti comuni coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con il requisito di 30 CFU sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. 

Tre forti criticità

  1. I docenti precari: per i quali non è previsto alcun accesso all’abilitazione, né mediante esonero totale o parziale dalle prove, né mediante una quota percentuale di posti dedicata a chi abbia maturato 3 anni di servizio nella scuola. Per i precari inoltre, nell’acceso al ruolo, rimane solo la quota del 30% riservata nei concorsi ordinari, prevista dal decreto “sostegni-bis” (DL 73/2021).
  2. Il sistema nel suo complesso: si configura come un percorso a ostacoli, con prove di accesso in accesso e uscita dei percorsi abilitanti, concorso, e test finale dell’anno di prova. Alla fine le prove selettive si ripetono 4 volte, un sistema che moltiplica e complica oltremodo le prove selettive.
  3. Un mercato dei titoli: l’accesso ai percorsi abilitanti anche in concomitanza con la laurea triennale o magistrale spingherà gli studenti a iscriversi a università telematiche o consorzi per conseguire i 60 CFU in maniera facile e veloce. Un vero mercato dei titoli, anche peggiore di quanto non sia avvenuto con i 24 CFU.

Le nostre proposte

A differenza dell’impegno assunto con il Patto per la scuola al centro del Paese il Ministro Bianchi non ha aperto alcun tavolo di confronto con i sindacati in materia di reclutamento. Nell’unico incontro avuto il Ministro ha illustrato la riforma con 3 slide e non c’è stato alcun confronto nel merito. Noi riteniamo comunque che data la rilevanza del tema sia indispensabile apportare delle modifiche al decreto:

Precari con 3 anni di servizio: occorre prevede quote di accesso ai percorsi abilitanti riservate ai precari, ad esempio il 1 anno l’80% dei posti, poi il 60% e così via, in misura decrescente nel tempo e stabile comunque un 30% a regime. Questo per garantire l’accesso all’abilitazione. Una volta abilitati, per chi possiede 3 anni di servizio occorre prevedere una procedura di accesso al ruolo semplificata, ad esempio con una prova didattica.

Docenti già abilitati in altro grado/classe di concorso/specializzati nel sostegno: bene che si preveda un percorso abilitante semplificato da 30 CFU, ma occorrerebbe chiarire anche che l’accesso a questo percorso abbia meccanismi semplificati, oppure, come nel caso dei precari, una quota di posti dedicati.

Accesso ai percorsi abilitanti: deve avvenire dopo il conseguimento della laurea magistrale o diploma accademico di II livello per i docenti e della triennale o diploma accademico di I livello per gli ITP. I 60 CFU che costituiscono il percorso formativo non devono essere erogati con modalità telematiche, inoltre i costi della formazione devono essere a carico dello stato e non dei neolaureati o dei precari.

Semplificare l’accesso al ruolo: prove di accesso ai percorsi abilitanti, formazione per 60 CFU, prove in uscita, scritte e orali, prove concorsuali e test di conferma nell’anno di prova: siamo di fronte a un percorso a ostacoli poco funzionale al reclutamento. Una volta istituiti percorsi  di formazione validi basta un concorso con prova didattica di simulazione di una lezione e poi l’assunzione a tempo indeterminato.

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