Scuola: licenziata in anticipo una lavoratrice precaria. Il giudice dà ragione alla FLC CGIL

l’UE trascina l’Italia davanti alla Corte di giustizia per l’abuso dei contratti a termine per precari

Da FLC CGIL Rieti Roma Est Valle dell’Aniene

In data 30 marzo 2023 il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Lavoro, si è espresso su una causa promossa dai nostri legali, a tutela di una lavoratrice iscritta alla nostra O.S., licenziata dal Liceo Archimede a causa del “rientro anticipato del titolare”.

La docente, convocata dalle graduatorie di istituto a sostituire una collega, aveva stipulato un contratto a tempo determinato con il suddetto istituto con scadenza 30 giugno 2021. La collega titolare della cattedra, tuttavia, decise di rientrare anticipatamente il 3 giugno e la scuola emanò un decreto di risoluzione del contratto. La FLC CGIL fece presente invano per vie formali e informali alla Dirigente Scolastica che quel decreto era da ritirare.

Ora il Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 3355/2023 del 30/3/2023, ha stabilito che la condotta della Dirigente Scolastica è da ritenersi illegittima e che la lavoratrice ha diritto al punteggio e allo stipendio mancante (cioè sino al 30 giugno) per via del licenziamento anticipato. In assenza di un’espressa clausola rescissoria, infatti, entrambe le parti sono tenute ad osservare i termini previsti.

È un’altra grande vittoria per il nostro sindacato che si batte ogni giorno per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Ringraziamo gli avvocati Zaza, Congi e Dell’Ali per il lavoro svolto.

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