Il TAR della Campania si è pronunciato recentemente a favore dei genitori di un alunno con disabilità che, a fronte dell’assegnazione di sole 18 ore, chiedevano un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia sofferta dal minore e all’orario di frequenza scolastica (40 ore).
La sentenza richiama, ai sensi della normativa vigente, l’obbligo di parametrare la ripartizione delle consistenze organiche facendo riferimento alle esigenze degli alunni con disabilità e ribadisce quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale (la n° 80 del 2010), ovvero l’illegittimità della norma che fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, escludendo la possibilità di assumerli, pur in presenza di disabilità grave, in deroga al rapporto predeterminato alunni-docenti.
Nel caso in oggetto, l’Amministrazione Scolastica dovrà pertanto “rideterminarsi” e integrare il PEI, riformulando e motivando le richieste di sostegno didattico, in relazione alla grave disabilità dell’alunno.
La FLC CGIL, accogliendo favorevolmente la sentenza, ribadisce la necessità di interventi strutturali per quanto riguarda l’inclusione scolastica, a partire dagli organici di sostegno, per evitare che il riconoscimento di un diritto incomprimibile degli alunni con disabilità sia sistematicamente subordinato al pronunciamento dei tribunali amministrativi.
Il ricorso è stato patrocinato dallo sportello disabilità e dall’avvocato Francesco Americo (studiolegaleamerico@gmail.com) che, in collaborazione con CGIL e FLC, è a disposizione delle famiglie, dei docenti e dirigenti che necessitano di consulenza e assistenza relativamente alle problematiche legate a “scuola e disabilità”.