Il Consiglio di Stato con due distinte sentenze emesse il 21 luglio 2022 accoglie i ricorsi proposti dall’avv. Francesco Americo della FLC CGIL in difesa di due lavoratrici escluse dalla stabilizzazione per avere già un rapporto di dipendenza a tempo indeterminato presso altro Ente pubblico.
La selezione era stata indetta dall’ASI ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D. L.vo 75/2017, recante norme per il “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”.
Il Consiglio di Stato dopo aver richiamato la normativa che ha regolamentato detta procedura ha evidenziato che: “Nel caso di specie l’ASI, disponendo l’esclusione dell’appellante, di fatto ha applicato una clausola di esclusione che non è prevista neppure implicitamente dal bando; quest’ultimo, anzi, certamente andava interpretato in senso contrario, cioè in senso favorevole alla partecipazione di coloro che fossero già stati titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo stata la questione espressamente affrontata nella “dichiarazione congiunta” del 23 dicembre 2018, del Direttore generale e delle Organizzazioni sindacali.
Non v’è alcun dubbio, pertanto, sul fatto che nell’adottare il bando l’ASI non abbia affatto inteso escludere dalla procedura i soggetti già titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’esclusione disposta dall’ASI, dunque, in sostanza si fonda su una implicita “eterointegrazione” del bando di concorso, ed è quindi frutto di una operazione “ortopedica” che può ritenersi ammissibile solo con riferimento al contenuto di norme imperative, il cui contenuto possa di diritto sostituire, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto di clausole difformi contenute in bandi di gara per l’affidamento di contratti pubblici o in bandi di concorso.
[Sull’ammissibilità dell’eterointegrazione del bando solo in presenza di disposizioni cogenti, si veda la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015, punto n.2.13; per l’applicazione del principio in materia di concorsi, si vedano le pronunce di questo Consiglio, Sez. III, n. 1331 del 15 febbraio 2021; Sez. IV, n. 6226 del 18 settembre 2019].
Alla luce di quanto sopra l’Agenzia Spaziale Italiana è stata condannata ad assumere le ricorrenti con contratto a tempo indeterminato.