Anche per l’anno scolastico 2021/2022 il governo ha confermato la possibilità di attivare ulteriori incarichi di supplenza temporanea, il cosiddetto “organico aggiuntivo” o “organico COVID”, e ha destinato a questo scopo i risparmi realizzati lo scorso anno scolastico sulle risorse stanziate dal decreto Rilancio (DL 34/2020).
Tuttavia, la norma varata quest’anno, il decreto “Sostegni-bis” (DL 73/2021), prevede che i contratti debbano avere come scadenza il 30 dicembre 2021, e che quindi non possano arrivare al termine delle lezioni, come invece è avvenuto lo scorso anno.
Per gli incarichi dei docenti è cambiata anche la modalità di utilizzo delle risorse stanziate. Infatti, lo scorso anno il decreto “Rilancio” (art. 231-bis DL 34/2020) prevedeva la finalizzazione di tutte le risorse stanziate all’obiettivo di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe stabilito nel DPR 81/2009, tanto che l’obiettivo richiamato espressamente dalla norma e dalle successive circolari applicative era quello di di utilizzare i supplenti per creare gruppi classe di numero ridotto. Quest’anno il decreto “Sostegni-bis” (art. 58 comma 4-ter DL 73/2021) parla di incarichi finalizzati al “recupero degli apprendimenti”.
Sta di fatto che il cambio di finalità, insieme al termine dei contratti fissato al 30 dicembre, hanno già spinto la maggior parte delle scuole a sopprimere le cosiddette “sezioni COVID”, attivate principalmente nella scuola primaria e dell’infanzia, determinando un passo indietro sul tema del sovraffollamento delle classi.
Quanti contratti potranno essere attivati con le risorse stanziate:
- è prevista la possibilità arrivare a 20.000 contratti di docenti a tempo determinato e 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, …).
- vi sono inoltre 22 milioni per intervenire su istituzioni scolastiche che presentano un’alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.
In caso di sospensione delle attività didattica o chiusura il supplente effettuerà la prestazione lavorativa in modalità di didattica a distanza e/o lavoro agile. Una conquista ottenuta l’anno scorso, grazie anche al pressing messo in campo dalla FLC CGIL, con l’approvazione dell’emendamento che ha eliminato il licenziamento in caso di lockdown.
Le nostre proposte e battaglie sui supplenti COVID
Chiediamo alle forze politiche la proroga dei contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in modo da garantire continuità didattica e possibilità per le scuole di programmare e gestire le risorse professionali con tempi congrui.
È opportuno intervenire a favore dell’accesso ai permessi di 150 ore per il diritto allo studio da parte dei “supplenti COVID”, in modo che se il legislatore accoglierà la richiesta di proroga dei contratti, chi sta portando avanti degli studi durante il lavoro possa usufruire dei permessi.
Riprenderemo la nostra campagna per l’equiparazione stipendiale tra i supplenti temporanei e docenti con contratto a tempo indeterminato o al 30 giugno/31 agosto, anche rilanciando la vertenza per far accedere i supplenti brevi alla Retribuzione Professionale Docente o al Compenso Individuale Accessorio.