La convocazione per l’attribuzione delle supplenze in mancanza di graduatorie definitive di istituto sta determinando gravi difficoltà sia per le scuole che per i lavoratori coinvolti. L’Amministrazione, rifiutando di fornire nuove indicazioni scritte agli uffici periferici, contribuisce ad alimentare incertezze e difformità di comportamenti tra le scuole. La FLC CGIL ritiene necessario dare indicazioni univoche in tutte le province sulla corretta applicazione dell’art. 41 del CCNL, indicazioni che risultano in linea con quelle fornite dall’ATP di Torino con circolare n. 225 dell’11 settembre. Qualora le scuole convochino da graduatorie non definitive è corretto stipulare contratti che abbiano come termine la scadenza naturale della supplenza (es. 30 giugno o 31 agosto), con l’apposizione della clausola risolutiva.
Il CCNL all’art. 41 co. 1 prevede che: “i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.
Dopo la diffusione telematica delle graduatorie di istituto definitive (di II fascia, fascia aggiuntiva e di III fascia), tutte le istituzioni scolastiche dovranno avviare una nuova e definitiva procedura di conferimento di contratti a tempo determinato, a cui parteciperanno tutti gli aspiranti inseriti nelle diverse graduatorie di istituto, compresi anche quelli destinatari di incarico a tempo determinato con clausola risolutiva espressa (a prescindere dalla loro tipologia), i quali potranno accettare, secondo l’ordine di graduatoria in cui sono inseriti, supplenze diverse da quelle precedentemente attribuite.
La FLC contro il DDL semplificazioni, una pericolosa delega in bianco al Governo
Il DDL 1192 , meglio noto come DDL semplificazioni, “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e